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L. 28 Febbraio 2020, n. 8

Milleproroghe 2020, novità per ambiente ed energia

Gazzetta ufficiale: n. 51 del 29 febbraio 2020

Dal 1° marzo 2020 è in vigore la legge 28 febbraio 2020, n. 8, ossia la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (cosiddetto milleproroghe 2020). Sia la legge di conversione che il decreto-legge coordinato con tale legge sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020.

Tra i principali provvedimenti di proroga vi sono anche diverse disposizioni di carattere ambientale:

l’articolo 10 (al comma 1) proroga di un anno (per tutto il 2020) il “Bonus verde”, ossia l’agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di edifici esistenti e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Lo stesso articolo (ai commi 4-ter e 4-quater) proroga inoltre, per gli anni 2020 e 2021, gli interventi del Fondo di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, ossia il Fondo per la limitazione degli sprechi alimentari;

l’articolo 12 (al comma 1) proroga al 2020 il contributo previsto per coloro che acquistano un motociclo o un ciclomotore (categorie L1 e L3) elettrico o ibrido nuovo di fabbrica e che consegnano per la rottamazione un veicolo (della stessa tipologia) di cui siano proprietari o utilizzatori. La norma, inoltre (al comma 2) consente di poter usufruire dell’Ecobonus, vale a dire il sistema di incentivi a supporto dell’acquisto di veicolo nuovo con bassi livelli di emissioni di CO2, anche nel caso di rottamazione di un veicolo “Euro zero”. Tuttavia, se inizialmente per ottenere lo sconto era necessario acquistare auto con emissioni comprese tra 0 e 70 g/km, ora la soglia massima di emissione di CO2 prevista è di 60 g/km;

l’articolo 15 (al comma 7-sexies) proroga al 31 dicembre 2020 l’applicazione di regimi derogatori rispetto alla normativa ambientale vigente per la gestione delle macerie derivanti dal sisma del 24 agosto 2016;

l’articolo 18 bis sposta al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatorio l’esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni (tra le quali la gestione dei rifiuti urbani);

l’articolo 24 stabilisce, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette (sia per quelle già istituite sia per quelle da istituire), un incremento dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2020 e 2021. In aggiunta, al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria, nonché al fine di favorire interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), le risorse previste dall’articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.

l’art. 25-ter istituisce, al fine di procedere alla valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari nonché al fine di potenziare l’aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell’intera filiera distributiva, un fondo per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui;

l’articolo 34-bis prevede, al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotti uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW;

l’articolo 38-bis (comma 3 lett. b) autorizza, per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e l’incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034;

l’articolo 40-ter proroga limitatamente all’anno 2020 gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ossia quegli incentivi previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 300 kW.

l’articolo 42-bis consente, nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, di attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 42-bis.

 

 

Leggi testo completo legge

*Estratto

Art. 10 Proroga di termini in materia di agricoltura

  1. All’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «Per l’anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’anno 2020». Agli oneri derivanti dall’attuazione del primo periodo, pari a 0,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante ((corrispondente)) riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, per euro 5,9 milioni dal 2021.
  2. All’articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».
  3. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 16, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata di 30 milioni di euro per l’anno 2019.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell’articolo 43. ((4-bis. All’articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: «gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «aprile 2020».

4-ter. Gli interventi del fondo di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono prorogati per gli anni 2020 e 2021, limitatamente all’importo annuo di 400.000 euro.

4-quater. Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.)).

 

Art. 12 (commi 1, 2 e 2-bis) Proroga di termini in materia di sviluppo economico

  1. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 8 milioni di euro, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell’anno 2020. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  2. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle lettere a) e b), le parole: «alle classi Euro 1, 2, 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «alle classi da Euro 0 a Euro 4».

((2-bis. All’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la tabella di cui alla lettera a) è sostituita dalla seguente:

===================================

| CO2 g/km | Contributo (euro) |

+===========+=====================+

|0-20 |6.000 |

+———–+—————————————— +

|21-60 |2.500 |

+———–+—————————————— + »;

  1. b) la tabella di cui alla lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

===================================

| CO2 g/km | Contributo (euro) |

+===========+=====================+

|0-20 |4.000 |

+———— —–+————————————+

|21-60 |1.500 |

+——————+————————————+

 

Art. 15 Proroga di termini relativi a interventi emergenziali (comma 7-sexies)

7-sexies. All’articolo 28, commi 7 e 13-ter, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: «31 dicembre 2019», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

((Art. 18-bis Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni

  1. Nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all’articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono differiti al 31 dicembre 2020.))

 

Art. 24

Disposizioni in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (commi 4, 5, 5-bis e 5-ter)

  1. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall’anno 2021. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 2 milioni di euro nell’anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 4, quantificati in 2,7 milioni di euro per l’anno 2020 e in 0,6 milioni di euro ((annui)) a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

((5-bis. Al fine di adottare interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, tenendo conto del perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione n. 2014/2147 e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043, e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e delle finalità di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, che individua la pianura padana quale area geografica con una particolare situazione di inquinamento dell’aria, le risorse previste dall’articolo 30, comma 14-ter, nono periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e di 40 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate.

5-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 5-bis e tenuto conto dell’attuale situazione di incremento del livello di polveri sottili (PM10) nel territorio di Roma Capitale sono assegnate alla regione Lazio ulteriori risorse pari a 1 milione di euro annui per gli anni 2020, 2021 e 2022 e a 5 milioni di euro annui dall’anno 2023 all’anno 2034.

 

((Art. 25-ter

Valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari

  1. Al fine di procedere alla valutazione scientifica dell’impatto ambientale dei farmaci veterinari e di produrre i rapporti di valutazione relativi all’immissione in commercio dei farmaci stessi nonché al potenziamento e all’aggiornamento della banca dati per la completa tracciabilità dei medicinali veterinari nell’intera filiera distributiva, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di parte corrente per il triennio 2020-2022 per un importo pari a 3 milioni di euro annui. 2. All’onere di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell’articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute.))

((Art. 34-bis Cold ironing

  1. Al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW.
  2. Alla voce: «Energia elettrica» dell’allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e’ aggiunta, in fine, la seguente sottovoce: «per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW: si applica l’imposta di euro 0,0005 per ogni kWh».
  3. La disposizione di cui al comma 2 ha efficacia subordinatamente all’adozione di una decisione del Consiglio dell’Unione europea che autorizzi, ai sensi dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, lo Stato ad applicare un’aliquota di accisa ridotta all’energia elettrica fornita per l’impiego di cui al medesimo comma 2, richiesta a cura del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con le altre amministrazioni competenti.
  4. L’efficacia della disposizione di cui al comma 2 è altresì subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, richiesta a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con le altre amministrazioni competenti.)).

 

((Art. 38-bis Disposizioni in materia di finanza locale (comma 3, lett. b)

  1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: b) il comma 63 è sostituito dal seguente: «63. Per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria e incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane è autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;

 

((Art. 40-ter

Proroga degli incentivi di cui all’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145

  1. Gli incentivi previsti dall’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente all’anno 2020, secondo le procedure e le modalità di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.)).

 

((Art. 42-bis Autoconsumo da fonti rinnovabili

  1. Nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni degli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l’autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo.
  3. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale;
  4. b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
  5. c) l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari;
  6. d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
  7. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettivamente operano nel rispetto delle seguenti condizioni:
  8. a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001;
  9. b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al minimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati;
  10. c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomini di cui alla lettera e); d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione media tensione/bassa tensione; e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio.
  11. I clienti finali associati in una delle configurazioni di cui al comma 2: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; b) possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; c) regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che tiene conto di quanto disposto alle lettere a) e b) e che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell’energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa.
  12. Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
  13. Ai fini dell’incentivazione delle configurazioni di autoconsumo di cui al comma 2, gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in tali configurazioni accedono al meccanismo tariffario di incentivazione di cui al comma 9. Non è consentito l’accesso agli incentivi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019, né al meccanismo dello scambio sul posto. Resta ferma la fruizione delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  14. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo. La medesima Autorità, inoltre: a) adotta i provvedimenti necessari affinché’ il gestore del sistema di distribuzione e la società Terna Spa cooperino per consentire, con modalità quanto più possibile semplificate, l’attuazione delle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità con le quali sono rese disponibili le misure dell’energia condivisa; b) fermo restando quanto previsto dal comma 6, individua, anche in via forfetaria, il valore delle componenti tariffarie disciplinate in via regolata, nonché di quelle connesse al costo della materia prima energia, che non risultano tecnicamente applicabili all’energia condivisa, in quanto energia istantaneamente autoconsumata sulla stessa porzione di rete di bassa tensione e, per tale ragione, equiparabile all’autoconsumo fisico in situ; c) provvede affinché, in conformità a quanto disposto dalla lettera b) del comma 9, sia istituito un sistema di monitoraggio continuo delle configurazioni realizzate in attuazione del presente articolo; in tale ambito, prevede l’evoluzione dell’energia soggetta al pagamento di tali oneri e delle diverse componenti tariffarie tenendo conto delle possibili traiettorie di crescita delle configurazioni di autoconsumo, rilevabili dall’attività di monitoraggio, e dell’evoluzione del fabbisogno complessivo delle diverse componenti. Per tali finalità l’ARERA può avvalersi delle società del gruppo GSE Spa; d) individua modalità per favorire la partecipazione diretta dei comuni e delle pubbliche amministrazioni alle comunità energetiche rinnovabili.
  15. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico è individuata una tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di cui al comma 2, sulla base dei seguenti criteri: a) la tariffa incentivante è erogata dal GSE Spa ed è volta a premiare l’autoconsumo istantaneo e l’utilizzo di sistemi di accumulo; b) il meccanismo è realizzato tenendo conto dei principi di semplificazione e di facilità di accesso e prevede un sistema di reportistica e di monitoraggio dei flussi economici ed energetici a cura del GSE Spa, allo scopo di acquisire elementi utili per la riforma generale del meccanismo dello scambio sul posto, da operare nell’ambito del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; c) la tariffa incentivante è erogata per un periodo massimo di fruizione ed è modulata fra le diverse configurazioni incentivabili per garantire la redditività degli investimenti, tenuto conto di quanto disposto dal comma 6; d) il meccanismo è realizzato tenendo conto dell’equilibrio complessivo degli oneri in bolletta e della necessità di non incrementare i costi tendenziali rispetto a quelli dei meccanismi vigenti; e) è previsto un unico conguaglio, composto dalla restituzione delle componenti di cui al comma 8, lettera b), compresa la quota di energia condivisa, e dalla tariffa incentivante di cui al presente comma.
  16. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.)).

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