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D.M. 10 Luglio 2023, n. 119

Preparazione per il riutilizzo: pubblicato DM n.119

Gazzetta ufficiale: GU n.204 del 1-9-2023

Dopo una lunga gestazione, finalmente è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 10 luglio 2023, n. 119 del MASE recante il “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“. Il presente regolamento entrerà in vigore il 16 settembre 2023.

Nel dettaglio, cosa definisce questo importantissimo regolamento?

Il regolamento, ai sensi degli Artt. 181 e 214-ter del D.L.vo 152/06, definisce:

a) le modalità operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attività di cui al punto a);
c) le quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Si ricorda che le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.

La conformità è garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalità per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.

Il prodotto che sarà ottenuto dalle operazioni anzidette dovrà essere munito di un’etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo».

Ai fini della presente analisi, inoltre, è bene ricordare che vengono esclusi dall’ambito di applicazione del regolamento:

a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.

Leggi testo completo legge

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
(23G00126)
(GU n.204 del 1-9-2023)

Vigente al: 16-9-2023

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi degli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento definisce:
a) le modalita’ operative ed i requisiti minimi di qualificazione degli operatori necessari per l’esercizio di attivita’ di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti in procedura semplificata;
b) le dotazioni tecniche e strutturali necessarie per l’esercizio delle attivita’ di cui al punto a);
c) le quantita’ massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonche’ le condizioni specifiche in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo;
d) le condizioni specifiche per l’esercizio di operazioni di preparazione per il riutilizzo.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nonche’ le seguenti:

a) «gestore»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce operazioni di preparazione per il riutilizzo;
b) «operatore»: qualsiasi soggetto che presta la propria opera in relazione alle attivita’ di preparazione per il riutilizzo di rifiuti presso il centro di cui alla lettera f);
c) «conferitore»: il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani; il gestore del centro di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lett. mm) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; il gestore del centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49; il produttore di AEE professionali che, individualmente o attraverso i
sistemi collettivi cui aderisce, organizza e gestisce sistemi di raccolta differenziata dei propri rifiuti; il distributore che abbia allestito un deposito preliminare alla raccolta di RAEE ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto 31 maggio 2016, n. 121 e dell’articolo 1 del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65; il gestore dell’impianto di trattamento di rifiuti; il detentore dei rifiuti provenienti da utenze non domestiche;
d) «Amministrazione»: la Provincia o la Citta’ metropolitana territorialmente competente a verificare e controllare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti per l’applicazione della procedura semplificata di cui all’articolo 4;
e) «comunicazione di inizio attivita’»: la comunicazione di cui all’articolo 216, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
f) «centro di preparazione per il riutilizzo (centro)»:
l’impianto che svolge operazioni di preparazione per il riutilizzo di rifiuti in conformita’ alle disposizioni del presente regolamento;
g) «schedario»: il registro tenuto presso ogni centro, in cui sono annotati i dati di cui all’articolo 6, comma 3;
h) «codice univoco»: codice attribuito al rifiuto conferito in fase di accettazione al centro di preparazione per il riutilizzo ai fini della relativa individuazione nell’ambito delle successive operazioni;
i) «prodotto preparato per il riutilizzo da rifiuto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (PPRAEE)»: il prodotto o componente di prodotto ottenuto dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE individuati nella tabella 2 di cui all’allegato 1 e immesso sul mercato alle condizioni di cui al successivo articolo 7;
j) «persone svantaggiate»: si considerano persone svantaggiate i soggetti che in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, presentano condizioni di fragilita’ e debolezza ai sensi dell’articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 3

Ambito di applicazione ed esclusioni

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo hanno a oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione che garantiscono l’ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario. Per i RAEE preparati per il riutilizzo i criteri minimi per verificare l’idoneita’ sono stabiliti dalla norma CENELEC 50614:2020, al relativo capitolo 5.

2. La conformita’ di cui al comma 1 e’ garantita quando le operazioni di preparazione per il riutilizzo consentono di ottenere prodotti o componenti di prodotti che, rispetto ai prodotti originari, abbiano la stessa finalita’ per la quale sono stati concepiti e le medesime caratteristiche merceologiche e garanzie di sicurezza come individuate dalla normativa tecnica di settore ovvero gli stessi requisiti previsti per l’immissione sul mercato.
3. Il prodotto ottenuto dalle operazioni di cui al comma 1 e’ munito di etichetta recante l’indicazione: «Prodotto preparato per il riutilizzo». Nel caso di prodotti usualmente commercializzati per partite, l’etichettatura puo’ essere apposta per singolo lotto imballato. Per i PPRAEE si applicano le modalita’ di cui all’articolo 7, comma 5.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a) i rifiuti destinati alla rottamazione collegata a incentivi fiscali;
b) i rifiuti di prodotti a uso cosmetico, farmaceutico e i rifiuti di prodotti fitosanitari;
c) pile, batterie e accumulatori;
d) pneumatici soggetti alla disciplina del decreto ministeriale 19 novembre 2019, n. 182;
e) i RAEE aventi caratteristiche di pericolo e i rifiuti di prodotti contenenti gas ozono lesivi;
f) i prodotti ritirati dal mercato da parte del produttore o sprovvisti di marchio CE ove previsto;
g) i veicoli fuori uso.
5. Sono altresi’ esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i rifiuti i cui codici EER non sono ricompresi nella tabella 1 dell’allegato 1, quelli allo stato liquido ed aeriforme nonche’ i rifiuti radioattivi e i rifiuti da articoli pirotecnici.

Art. 4

Esercizio delle operazioni di preparazione
per il riutilizzo in forma semplificata

1. Le operazioni di preparazione per il riutilizzo sono intraprese in conformita’ alle modalita’ individuate all’articolo 216, commi 1 e 2, e con quanto disposto agli articoli 181, comma 1, 214, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e in modo da garantire la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela dell’ambiente, la qualita’ dei servizi e dei prodotti ottenuti in conformita’ alla legislazione vigente.
2. L’esercizio delle operazioni di cui al comma 1 e’ avviato decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione di inizio attivita’, entro i quali l’amministrazione territorialmente competente verifica i requisiti previsti dal presente regolamento. La comunicazione di inizio attivita’, a firma del gestore, e’ compilata secondo il modello di cui all’allegato 2. Nella ipotesi di preparazione per il riutilizzo di RAEE, l’avvio dell’esercizio e’ subordinato alla visita preventiva da parte dell’amministrazione competente, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data della predetta comunicazione. La visita preventiva verifica la conformita’ delle attivita’ di recupero alle prescrizioni tecniche stabilite dagli allegati VII e VIII del decreto legislativo n. 49 del 2014.
3. Nella comunicazione sono indicate le operazioni di preparazione il riutilizzo che si intendono svolgere ed e’ attestato:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui all’allegato 1 del presente regolamento;
b) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5. 4. Alla comunicazione e’ allegata una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, da cui risulti:
a) l’ubicazione e la planimetria del centro presso cui saranno effettuate le attivita’;
b) il titolo di godimento dell’immobile di cui al suddetto puntoa);
c) la capacita’ di trattamento giornaliera e annuale per singola classe merceologica, la capacita’ di messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, la capacita’ di stoccaggio dei rifiuti derivanti dalle operazioni di
preparazione per il riutilizzo, la capacita’ di stoccaggio dei beni derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo nonche’ la descrizione delle operazioni di cui all’allegato C della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 messe in atto in
riferimento a ciascuna classe merceologica e delle attrezzature utilizzate;
d) l’autocertificazione attestante il possesso di eventuali autorizzazioni ambientali necessarie alle attivita’, la compatibilita’ edilizia e urbanistica del centro, la presenza/assenza di vincoli paesaggistici e ambientali, il rispetto delle norme
igienico-sanitarie, di tutela dall’inquinamento acustico e delle norme antincendio;
e) la destinazione urbanistica dell’area sede dell’attivita’ (zona territoriale omogenea ai sensi del PRG del comune) e i dati catastali identificativi della medesima area (mappali, foglio, censuario).
5. Alla relazione di cui al comma 3 sono allegati gli elaborati grafici indicati nel modello di cui all’allegato 2 e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ di cui all’articolo 5, comma 4.
6. L’amministrazione dispone l’iscrizione in un apposito registro delle imprese o delle societa’ per le quali e’ effettuata la comunicazione di inizio di attivita’, informandone il gestore.
7. Se l’amministrazione accerta, in sede di verifica dei requisiti, o di visita preventiva effettuata in presenza del gestore, l’insussistenza dei requisiti per l’esercizio delle attivita’, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio delle
stesse, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi alle prescrizioni stabilite dall’amministrazione entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. A tal fine, il responsabile del procedimento, oltre all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n.241, puo’ richiedere all’impresa interessata le modifiche alla comunicazione e alla relazione, di cui al comma 4, necessarie per l’approvazione, subordinando l’approvazione stessa all’accettazione, da parte del privato, delle modifiche richieste.
8. In sede di controllo successivo, nel caso in cui l’amministrazione accerti che le operazioni di preparazione per il riutilizzo non siano svolte in conformita’ ai requisiti dichiarati nella comunicazione di cui al comma 1, sospende le suddette
attivita’, ove le cause ostative non vengano eliminate entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di apposita diffida da parte dell’amministrazione.
9. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di variazione dei dati di cui alle lettere a) e c), comma 4 del presente articolo.

Art. 5

Requisiti soggettivi per l’esercizio delle attivita’ di preparazione per il riutilizzo

1. Per l’esercizio delle attivita’ di preparazione per il riutilizzo, il gestore deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell’Unione europea;
b) se cittadino di uno Stato terzo che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani, stabilire il proprio domicilio in Italia;
c) non versare in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
d) non aver riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
aa) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, dalle norme a tutela della salute, dalle norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
bb) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
Non si tiene conto della condanna qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure sia stata ottenuta la riabilitazione;
e) non essere assoggettato alle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
f) non aver reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo;
g) non aver subito accertamento in forma definitiva della violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; il requisito non e’ comunque integrato se dopo un anno dall’accertamento definitivo la violazione non e’ stata rimossa.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, l’impresa individuale o la societa’ che svolge le attivita’ di preparazione per il riutilizzo deve:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonche’ a quelli relativi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
b) non trovarsi, in sede di presentazione della comunicazione, in stato di liquidazione o essere, comunque, soggetto ad una procedura concorsuale con finalita’ liquidativa.
3. Gli operatori devono possedere idonea capacita’ tecnica in relazione alla specifica operazione cui sono preposti, dimostrata mediante il possesso dei requisiti di qualificazione professionale di cui all’allegato 1, paragrafo 4. Compatibilmente con l’organizzazione del centro di preparazione per il riutilizzo, per le attivita’ di minore complessita’ possono essere avviati percorsi di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate e a rischio di esclusione socio-economica.
4. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 e’ attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ allegata alla comunicazione, redatta in conformita’ alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L’amministrazione procede all’acquisizione delle informazioni antimafia interdittive di cui agli articoli 84, comma 3, e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 6

Dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo

1. I centri di preparazione per il riutilizzo hanno caratteristiche e dotazioni tecniche conformi a quanto previsto nell’allegato 1 e possono ricevere i rifiuti indicati nel catalogo di cui al medesimo allegato, entro le quantita’ massime ivi individuate, conferiti dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c). 2. Presso il centro e’ tenuto uno schedario, suddiviso in tre sezioni, finalizzato a registrare i dati afferenti ai rifiuti conferiti ed alle operazioni su di essi effettuate, nel quale sono annotate almeno le seguenti informazioni:
Sezione A – Conferimento:
a) conferitore (estremi identificativi e tipologia del soggetto che effettua il conferimento);
b) data del conferimento;
c) codice EER dei rifiuti conferiti con indicazione della classe merceologica di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1 (se RAEE, categoria di cui all’allegato III e all’allegato IV del decreto legislativo n. 49 del 2014 e, per i conferimenti aventi a oggetto
sole componenti, anche relativa sintetica descrizione);
d) quantitativo espresso in numero di pezzi o in peso dei rifiuti conferiti, in base alla tipologia di prodotto.
Sezione B – Gestione:
a) quantita’ di rifiuti da sottoporre alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, suddivisi per classe merceologica, per codice EER e per codice univoco;
b) tipologia di operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER e codice univoco, risultati delle valutazioni e delle
prove funzionali compiute nell’ambito delle operazioni di controllo;
c) quantita’ dei prodotti ottenuti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo, espressa in peso o in numero in base alla tipologia di prodotto. Per i PPRAEE, l’indicazione del peso e’ effettuata sulla base della decisione di esecuzione n. 2193/2019, del
17 dicembre 2019 che stabilisce le modalita’ per il calcolo, la verifica e la comunicazione dei dati e definisce i formati per la presentazione dei dati ai fini della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui RAEE.
Sezione C – Cessione:
a) quantita’ e numero di prodotti e/o componenti di prodotto ceduti per il riutilizzo;
b) quantita’ e codice EER dei rifiuti prodotti nel centro e destinati presso altri impianti di trattamento.
3. Per i rifiuti accompagnati dal formulario di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dal documento di trasporto, di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 31 maggio 2016, n. 121, e all’articolo 2 comma 2, del decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65, sono conservate copie degli stessi, allegate allo schedario.
4. Lo schedario deve essere conservato per cinque anni.
5. La durata massima della messa in riserva dei rifiuti destinati alle operazioni di preparazione per il riutilizzo di cui all’allegato 1, effettuata presso lo stesso centro, e’ pari ad un anno dalla data di ricezione dei rifiuti. La quantita’ stoccabile non puo’ mai
eccedere le quantita’ massime impiegabili individuate nel catalogo per classe merceologica di cui al medesimo allegato e in ogni caso non puo’ superare la capacita’ massima di messa in riserva.
6. Le operazioni di messa in riserva dei rifiuti sono sottoposte alla procedura semplificata di comunicazione solo se effettuate presso il centro di preparazione per il riutilizzo e nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti minimi di cui all’allegato 1.
7. Per i rifiuti di cui alle tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, il passaggio tra centri di preparazione per il riutilizzo e impianti autorizzati ad operazione di recupero R13 e’ consentito esclusivamente per una sola volta ai soli fini della cernita.

Art. 7

Preparazione per il riutilizzo dei RAEE

1. Le attivita’ di preparazione per il riutilizzo dei RAEE sono improntate alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo 4.
2. La capacita’ tecnica necessaria per l’esecuzione di attivita’ di preparazione per il riutilizzo dei RAEE richiede, oltre al possesso dei requisiti di cui all’allegato 1, paragrafo 4, anche l’aggiornamento professionale, a cura del Centro di coordinamento
RAEE anche in collaborazione con le Associazioni dei produttori di AEE, da effettuarsi con cadenza biennale.
3. Il corretto trasferimento delle informazioni funzionali alle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei RAEE e’ garantito dal Centro di coordinamento RAEE ai sensi degli articoli 27 e 33, comma 5, lett. l), del decreto legislativo n. 49 del 2014, anche
sulla base delle informazioni fornite dai produttori di AEE. 4. Le caratteristiche e le dotazioni tecniche dei centri di preparazione per il riutilizzo dei RAEE nonche’ le operazioni ivi effettuate sono conformi alla norma CENELEC EN 50614: 2020, Capitolo
4.
5. Il prodotto preparato per il riutilizzo da RAEE e’ reimmesso al consumo munito di etichetta recante l’indicazione «PPRAEE», apposta dall’operatore secondo le modalita’ indicate dalla norma CENELEC EN 50614: 2020, paragrafo 6.2.
6. Il gestore garantisce che il PPRAEE sia sicuro per l’uso come originariamente previsto, non metta in pericolo la salute e la sicurezza umana e assicura le informazioni nei confronti dei consumatori ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.3. In caso di danno da prodotti difettosi e per omessa informazione vigono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
7. I PPRAEE o i componenti di PPRAEE sono coperti dalla garanzia di conformita’ per la durata di almeno dodici mesi dalla data di acquisto, in virtu’ di idoneo certificato nel quale sono rese espressamente note le condizioni per la sostituzione, per la riparazione o per il rimborso, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.4.
8. Il gestore e’ tenuto a iscrivere, senza ulteriori oneri, il proprio centro di preparazione per il riutilizzo dei RAEE in una apposita sezione dell’elenco previsto all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 49 del 2014 e a comunicare annualmente le quantita’ e i pezzi ricevuti e preparati per il riutilizzo.
9. Laddove i PPRAEE o i componenti di PPRAEE siano spediti fuori dall’Unione europea, il gestore di preparazione per il riutilizzo deve rendere disponibili i documenti atti a dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per le AEE usate come specificato nell’allegato VI del decreto legislativo n. 49 del 2014. Il gestore della preparazione per il riutilizzo mantiene un registro dei documenti sui PPRAEE e sulle sue componenti esportati al di fuori dell’Unione europea, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafo 6.5.

Art. 8

Comunicazioni

1. L’amministrazione comunica alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti di cui all’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo gli standard concordati con ISPRA, che cura l’inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, i seguenti elementi identificativi delle imprese e delle societa’ iscritte nel registro di cui all’articolo 4, comma 2:
a) ragione sociale;
b) sede legale dell’impresa o della societa’;
c) sede del centro;
d) tipologia di rifiuti oggetto delle operazioni di preparazione per il riutilizzo (classe merceologica e codice EER) e relative quantita’;
e) operazioni di preparazione per il riutilizzo effettuate ai sensi del punto 1 dell’allegato 1 e dell’allegato C del decreto legislativo n. 152 del 2006, per ciascuna classe merceologica e codice EER;
f) data di iscrizione nel registro.
2. In applicazione dei principi di trasparenza e pubblicita’, l’amministrazione inserisce i dati di cui al comma 1 anche in una apposita sezione della piattaforma telematica «Monitor-piani», istituita dal Ministero della transizione ecologica presso l’Albo
nazionale dei gestori ambientali.

Art. 9

Monitoraggio

1. Le attivita’ di monitoraggio periodico sulle operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui all’articolo 4, comma 8, saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, che si avvale a
tal fine di ISPRA, a cui saranno comunicati i dati relativi alla tipologia di rifiuti utilizzati e le relative quantita’.

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. I centri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono autorizzati a effettuare operazioni di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti continuano a operare sulla base dei relativi provvedimenti autorizzatori.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.
3. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

Caratteristiche e dotazioni tecniche di un centro
di preparazione per il riutilizzo.

1. Operazioni di preparazione per il riutilizzo Le operazioni di preparazione per il riutilizzo condotte nei centri di preparazione per il riutilizzo consistono in almeno una delle seguenti attivita’:
a) «controllo»: operazione che consiste nell’ispezione visiva, cernita e prova funzionale per valutare l’idoneita’ del rifiuto ad essere preparato per il successivo riutilizzo; per i RAEE la prova consiste almeno nel testare la funzionalita’ (con prove specifiche a
seconda della tipologia di RAEE), valutare la presenza di sostanze pericolose e registrare nella sezione B dello schedario di cui all’articolo 6, comma 3, del presente regolamento, i risultati della valutazione e delle prove, ai sensi della norma CENELEC EN 50614:2020, paragrafi da 5.1 a 5.4;
b) «pulizia»: operazione mediante la quale vengono eliminate le impurita’ anche attraverso l’impiego di acqua e liquidi specifici come i detergenti ad azione disinfettante, anche in forma di vapore; operazioni di disinfestazione contro il tarlo;
c) «smontaggio»: operazione di disassemblaggio totale o parziale del rifiuto in componenti riutilizzabili singolarmente o nell’operazione di riparazione;
d) «riparazione»: operazione che comprende la sostituzione, la soppressione e/o ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, del rifiuto nonche’ l’installazione sugli stessi di impianti e componenti fissi, comprese le attivita’ di sabbiatura,
verniciatura, laccatura.

2. Dotazioni strutturali
2.1 Il centro, provvisto di adeguata recinzione lungo tutto il perimetro e soggetta a periodica manutenzione, e’ costituito da un locale chiuso o da area con copertura resistente alle intemperie, allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia
di tutela della salute dell’uomo e dell’ambiente, nonche’ di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
2.2 Le operazioni ivi eseguite non devono creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora, o inconvenienti da rumori e odori ne’ danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2.3 Il centro e’ dotato di:
a) una sezione di conferimento e messa in riserva dei rifiuti di dimensioni idonee per assicurare un’agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita, allestita con attrezzature (cassoni, contenitori o scaffali) adeguate alla corretta conservazione dei rifiuti differenziati per classe merceologica e codice EER tra quelli indicati nelle tabelle di cui al presente allegato, in modo da non pregiudicarne l’integrita’ ai fini della loro preparazione per il riutilizzo;
b) una sezione operativa adeguatamente attrezzata e organizzata in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere;
c) una sezione di immagazzinamento e cessione dei prodotti o componenti di prodotti per il successivo riutilizzo;
d) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti recuperabili derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinare ad impianti di recupero;
e) sezione di stoccaggio dei rifiuti prodotti non recuperabili risultanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo da destinarsi allo smaltimento;
f) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
g) adeguato sistema di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi.
Tutte le sezioni devono essere dotate di pavimentazione impermeabilizzata.
Le sezioni in cui sono depositati i rifiuti derivanti dalle operazioni di preparazione per il riutilizzo destinati a operazioni di recupero o allo smaltimento sono tenute distinte da quelle dedicate al deposito dei rifiuti in ingresso.
All’interno del centro, tutte le diverse sezioni devono essere mantenute adeguatamente distinte tra loro e deve essere garantita la viabilita’ e la relativa segnaletica, nonche’ opportunamente regolamentata la circolazione.

3. Dotazioni di attrezzature e criteri per la gestione dei rifiuti
3.1 Il centro e’ dotato di attrezzatura idonea allo svolgimento delle operazioni di cui al punto 1.
3.2 La messa in riserva dei rifiuti destinati ad operazioni di preparazione per il riutilizzo presso lo stesso centro rispetta le seguenti caratteristiche e norme tecniche:
a) la messa in riserva e’ organizzata in contenitori/cassoni/scaffali oppure direttamente su pavimentazione, tenendo distinti i rifiuti per ciascuna classe merceologica di rifiuti tra quelle indicate nelle tabelle di cui al presente allegato;
b) i contenitori/cassoni/scaffali hanno adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprieta’ chimico-fisiche del rifiuto e sono dotati di sistemi di chiusura laddove necessari, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di movimentazione (svuotamento, riempimento e travaso).
Per i RAEE si osservi quanto previsto al punto 3 dell’allegato VII del decreto legislativo n. 49 del 2014;
c) i contenitori dei rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi o fluidi sono a tenuta e corredati da idonei sistemi di contenimento e di raccolta per liquidi;
d) i contenitori sono disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d’uomo), l’accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati;
e) la messa in riserva dei rifiuti in ingresso e’ realizzata in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone la successiva preparazione per il riutilizzo;
f) la movimentazione e il deposito dei rifiuti avviene in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
g) sono adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri. L’impianto e’ fornito di idoneo sistema di captazione e abbattimento delle eventuali emissioni gassose o polveri’;
h) al fine di garantire che la movimentazione all’interno del centro avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE, sono scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l’impiego di apparecchiature tipo escavatore con artiglio metallico; e’ inoltre assicurata la chiusura degli sportelli, sono fissate le parti mobili ed e’ mantenuta l’integrita’ della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas eventualmente contenuti. Per i RAEE si osserviquanto previsto al punto 1 dell’allegato VII del decreto legislativo n. 49 del 2014;
i) i RAEE sono stoccati secondo le categorie di cui agli Allegati III e IV del decreto legislativo n. 49 del 2014.
3.3 La messa in riserva dei RAEE deve essere effettuata secondo quanto previsto nell’allegato VII del decreto legislativo n. 49 del 2014 sulle modalita’ di raccolta e conferimento (punto 1 dell’Allegato) e sui criteri di stoccaggio dei rifiuti (punto 3).

4. Requisiti minimi degli operatori
Agli effetti dell’articolo 5, comma 3, gli operatori addetti alle attivita’ di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti devono possedere, ad esclusione delle persone svantaggiate impiegate in percorsi di inserimento lavorativo, almeno uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore di attivita’, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto;
b) attestato di qualifica professionale conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale;
c) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore per un periodo non inferiore a due anni.

5. Modalita’ di accettazione dei rifiuti
Le modalita’ di accettazione, all’atto del ricevimento dei rifiuti, consistono nella verifica e nel controllo della conformita’ degli stessi alle specifiche che ciascun gestore dovra’ definire in un apposito regolamento interno, predisposto in funzione delle operazioni di preparazione per il riutilizzo da svolgere e reso noto al conferitore al momento della programmazione del conferimento.
In caso sia accertata la non conformita’ dei rifiuti conferiti, il carico e’ respinto con annotazione sul formulario, ove previsto.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Modello per la comunicazione di inizio di attivita’
di preparazione per il riutilizzo

Parte di provvedimento in formato grafico

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