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L. 9 Ottobre 2023, n. 137

Reati ambientali, aumentano le sanzioni!

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.236 del 09-10-2023

E’ entrata in vigore il 10 ottobre 2023, la legge 9 ottobre 2023, n. 137, che converte, con modificazioni, il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonchè in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione“.

Il provvedimento apporta divese modifiche sia al Codice Penale che al D.L.vo 152/2006:

Ecco le principali novità in tema di illeciti ambientali:

1. L’abbandono di rifiuti commesso da privati, sino ad oggi previsto quale sanzione amministrativa ai sensi dell’art 255 comma 1 del D.L.vo 152/2006, assume natura di reato contravvenzionale.

Il comma 1 dell’articolo 255 del D.L.vo 152/2006, è difatti sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».

2. Sono state precisate le aggravanti dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale prodotti in un’area protetta o vincolata:

all’articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla meta’. Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»

all’articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata da un terzo alla metà».

3.Le pene per il reato di incendio boschivo di cui all’art. 423 bis c.p. sono aumentate: ora il reato è sanzionato con la reclusione da sei a dieci anni nella fattispecie dolosa, e da due a cinque anni nella fattispecie colposa.

4. E’ stata estesa la lista di delitti per i quali è possibile la c.d. confisca allargata di cui all’art. 240 bis c.p., nel quale sono inseriti i c.d. Ecoreati. Per questi reati sarà possibile disporre la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità, anche per interposta persona, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria.

5. Viene modificato l’art. 30 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 relativa alla protezione della fauna selvatica; al comma 1 viene difatti inserita anche la seguente lettera: «c-bis) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)».

Leggi testo completo legge

*Estratto

 

Capo IV
DISPOSIZIONI CONCERNENTI REATI IN MATERIA AMBIENTALE E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PENALI E RESPONSABILITA’ DELLE PERSONE GIURIDICHE

Art. 6. – Modifiche agli articoli 32-quater, 423-bis e 423-ter del codice penale
1. All’articolo 423-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o foreste» sono sostituite dalle seguenti: «, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale» e le parole «da quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da sei»;
b) al secondo comma, le parole: «da uno» sono sostituite dalle seguenti: «da due»;
c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente: «La pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso al fine di trar- ne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all’esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi».
1-bis. All’articolo 423-ter, secondo comma, del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché l’interdizione dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere prestazioni di un pubblico servizio, per la durata di cinque anni».
1-ter. All’articolo 32-quater del codice penale, le parole: «423-bis, primo comma,» sono soppresse.

Art. 6 – bis Modifica all’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserita la seguente: «c-bis) l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da euro 4.000 a euro 10.000 per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso bruno marsicano (Ursus arctos marsicanus)»

Art. 6 – ter Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
1. Il comma 1 dell’articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: «1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio».
2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»;
b) all’articolo 25-octies.1:
1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 512-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote»;
2) al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»;
3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasferimento fraudolento di valori».
3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 240-bis, primo comma, le parole: «dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 452-bis,
452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies, primo comma, 452-quaterdecies»;
b) all’articolo 452-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo pae-
saggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Nel caso in cui l’inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all’interno di un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o ar- cheologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi»;
c) all’articolo 452-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico, archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

 

 

 

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