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D.M. 21 Aprile 2020

DM 21 aprile 2020: End of waste, nasce il REcer

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n.142 del 05 giugno 2020

Sulla Gazzetta ufficiale del 5 giugno è stato pubblicato il DM 21 aprile 2020, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero”, per semplicità denominato REcer, come previsto dal comma 3 septies dell’art. 184 ter del TUA.

Il provvedimento si compone di otto articoli e di un allegato e illustra le modalità di funzionamento, di organizzazione e di trasmissione dei dati del registro nazionale. In particolare, il Recer utilizza la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell’ambiente presso l’Albo nazionale gestori ambientali dove le autorità competenti dovranno inserire i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma e indicata nell’Allegato 1 del Decreto.

La funzionalità principale di detto strumento è quella di rendere disponibile i dati alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali e alle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter, comma 3, del D.L.vo 152/2006.

Le informazioni contenute nel registro nazionale possono essere utilizzate anche dal Ministero dell’ambiente per le istruttorie volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184 –ter, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184 -ter, comma 3-ter.

Leffettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente e fino a che il registro non sarà effettivo, la trasmissione delle autorizzazioni sarà in ogni caso effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 -bis dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell’art. 14-bis, della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

Leggi testo completo legge

Art. 1. Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: REcer).

 

Art. 2. Modalità di funzionamento del registro

1. Il REcer utilizza, per il suo funzionamento e per la sua organizzazione, la piattaforma telematica «Monitor-piani» istituita dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare presso l’Albo nazionale gestori ambientali.

2. Il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all’art. 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e con il registro elettronico nazionale istituito dall’art. 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

 

Art. 3. Modalità di organizzazione del registro

1. Il REcer è organizzato in due sezioni. Una prima sezione (denominata sezione «Autorizzazioni ordinarie») destinata a raccogliere i provvedimenti rilasciati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III -bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; una seconda sezione (denominata sezione «Procedure semplificate») destinata a raccogliere gli esiti delle procedure semplificate concluse ai sensi dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le sezioni di cui al precedente periodo possono essere articolate in «Sotto-sezioni», ove esigenze tecniche o gestionali lo richiedano.

2. Nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza e protezione dei dati personali, nel REcer è pubblicato uno schema sintetico dei dati contenuti nei provvedimenti autorizzatori e degli esiti delle procedure semplificate.

 

Art. 4. Modalità di trasmissione dei dati, delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate

1. Le autorità competenti inseriscono all’interno del REcer, contestualmente alla comunicazione di cui al comma 3 -septies, secondo periodo, dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i dati delle autorizzazioni e degli esiti delle procedure semplificate utilizzando la procedura messa a disposizione sul portale web della piattaforma «Monitor-piani» secondo i contenuti previsti nell’allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

 

Art. 5. Modalità di trasmissione delle comunicazioni

1 . Al fine di poter svolgere i controlli a campione di cui all’art. 184 -ter , comma 3 -ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. l52, l’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata, hanno accesso alla sezione del REcer destinata a raccogliere i provvedimenti autorizzatori.

2. L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente delegata, effettua la comunicazione di cui all’art. 184 -ter , comma 3 -ter , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il tramite della piattaforma REcer.

3. Le autorità competenti effettuano la comunicazione di conclusione del procedimento di cui all’art. 184 -ter , comma 3 -quater , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

4. L’ISPRA effettua la comunicazione di cui all’art. 184 -ter , comma 3 -sexies , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per il tramite della piattaforma REcer.

 

Art. 6. Funzionalità del registro

1. I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184 ter , comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3 . I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art. 184 -ter , comma 3 -ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Art. 7. Disposizioni transitorie

1. L’effettiva operatività del REcer è comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Fino all’effettiva operatività del REcer, la trasmissione delle autorizzazioni è effettuata nel rispetto delle modalità di cui al comma 3 -bis dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e del comma 9 dell’art. 14 -bis , della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

3 . Al momento di piena operatività del REcer, l’ISPRA trasmette al medesimo le autorizzazioni raccolte ai sensi del comma 3 -bis dell’art. 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché del comma 9 dell’art. 14 -bis , della legge 2 novembre 2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101.

 

A rt. 8. Clausola di invarianza

1 . Alle attività disposte dal presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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