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D.M. 15 Maggio 2019, n. 62

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Gazzetta ufficiale: Serie Generale n. 158 dell’8 luglio 2019

Con il D.M. 62/2019, in vigore dal 23 luglio 2019, il Ministero dell’Ambiente ha definito ufficialmente i criteri secondo i quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere rifiuti.

Il provvedimento, che si compone di 7 articoli e altrettanti allegati, riguarda precisamente:

  • Plastiche eterogenee a base di poliolefine, vale a dire una miscela composta per almeno l’80% da poliolefine (polietilene e polipropilene), proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto,
  • SAP (Super Absorbent Polymer), inteso quale poliacrilato di sodio, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto,
  • Cellulosa ad alto o basso contenuto di SAP, definito quale materiale prevalentemente cellulosico ad alto/basso contenuto di SAP, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto.

Precisamente, i materiali derivanti dal recupero dei PAP cessano di essere rifiuti, qualificandosi piuttosto come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa (ad alto o a basso contenuto di SAP) se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4. Inoltre, tali plastiche sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’Allegato 5 per ciascun materiale.

 

Leggi testo completo legge

Art. 1
Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

 

Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:
a) «PAP»: prodotti assorbenti per la persona;
b) «Plastiche eterogenee a base di poliolefine»: miscela composta per almeno l’80% da poliolefine (polietilene e polipropilene), proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
c) «SAP (Super Absorbent Polymer)»: poliacrilato di sodio, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
d) «Cellulosa ad alto contenuto di SAP»: materiale prevalentemente cellulosico ad alto contenuto di SAP, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
e) «Cellulosa a basso contenuto di SAP»: materiale prevalentemente cellulosico a basso contenuto di SAP, proveniente da trattamento di PAP qualificati come rifiuti, che ha cessato di essere rifiuto ai sensi del presente decreto;
f) «Lotto di plastiche eterogenee a base di poliolefine»: quantitativo di plastiche eterogenee a base di poliolefine prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP;
g) «Lotto di SAP»: quantitativo di polimero SAP prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP;
h) «Lotto di cellulosa»: quantitativo di materiale cellulosico prodotto trimestralmente e comunque derivante da un quantitativo non superiore a 3.000 tonnellate di PAP;
i) «Produttore»: il gestore di un impianto autorizzato al recupero di materiali da PAP qualificati come rifiuti (di seguito: impianto di recupero);
j) «Dichiarazione di conformità»: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal produttore, attestante le caratteristiche delle plastiche eterogenee a base di poliolefine, del SAP o della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, di cui all’articolo 5;
k) «Autorità competente»: l’autorità che rilascia l’autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero l’autorità destinataria della comunicazione di cui all’articolo 216 del medesimo decreto.

 

 

Art. 3
Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi ai requisiti tecnici generali di cui all’allegato 1 e ai rispettivi requisiti tecnici specifici di cui agli allegati 2, 3 e 4.

 

 

Art. 4
Scopi specifici di utilizzabilità
1. Le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, sono utilizzabili esclusivamente per i rispettivi scopi specifici elencati nell’Allegato 5 per ciascun materiale.

 

 

Art. 5
Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni
1. Il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1, e’ attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’Allegato 6 e inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all’articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.
2. Il produttore conserva, presso l’impianto di recupero o presso la propria sede legale, la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono.
3. Ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 3, il produttore conserva per cinque anni presso l’impianto di recupero, o presso la propria sede legale, un campione di plastiche eterogenee a base di poliolefine, di SAP o di cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità rispettivamente alla norma UNI EN 10667-16 per le plastiche a base di poliolefine e alla norma UNI EN 643 per la cellulosa. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico/fisiche delle plastiche eterogenee, del SAP e della cellulosa ad alto o a basso contenuto di SAP, prelevate e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

 

 

Art. 6
Sistema di gestione ambientale
1. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 3, non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini dell’esenzione di cui al comma 1, deve essere predisposta apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
a) il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3;
b) il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione;
c) la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.

 

 

Art. 7
Norme transitorie e finali
1. Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore dello stesso, presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero ai sensi del Titolo III-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento.

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