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D.M. 19 Novembre 2019, n. 182

Nuovo Regolamento sulle modalità di gestione degli PFU

Gazzetta ufficiale: n. 93 dell'8 aprile 2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 19 novembre 2019 , n. 182 “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

In particolare, il decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Le disposizioni di cui al Capo II del decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera e) . Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano invece esclusi dall’ambito di applicazione del decreto gli pneumatici per bicicletta, le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma e gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

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*Estratto

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente decreto disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

2. Le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio, come definito all’articolo 2, comma 1, lettera e) . Le disposizioni di cui al Capo III si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 o dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto: a) gli pneumatici per bicicletta; b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma; c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

 

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all’articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro elastico di gomma, rinforzato da tele, reti metalliche o altri materiali, destinato a contenere fluidi in pressione ovvero camere d’aria; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi, e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; c) immesso sul mercato: il quantitativo di pneumatici introdotti sul territorio nazionale a mezzo di produzione o importazione, ai fini della vendita con qualunque modalità, compresa la comunicazione a distanza con modalità anche telematiche; d) mercato: il mercato, riferito al territorio nazionale, comprensivo del mercato del ricambio e del mercato di primo equipaggiamento; e) mercato del ricambio: mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti diversi da quelli di cui alla lettera f) , destinati all’installazione sui veicoli; f) mercato di primo equipaggiamento: mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all’installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati; g) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che produce o importa pneumatici, immettendoli sul mercato ai fini della vendita; h) produttore o importatore neo operante: il produttore o importatore degli pneumatici che inizia l’attività nell’anno solare in cui il contributo ambientale viene determinato e applicato per la prima volta; i) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, genera PFU; l) veicoli: mezzi, sia con motore che senza, che necessitano degli pneumatici per muoversi o controllare il movimento, anche operanti sul suolo privato; m) rappresentante autorizzato: la persona fisica, domiciliata nel territorio nazionale, o la persona giuridica, stabilita sul territorio nazionale, alla quale il produttore o l’importatore di pneumatici, anche neo operante, non avente sede legale in Italia conferisce mandato con rappresentanza per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Capo II DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO DEL RICAMBIO

Art. 3.

Obblighi dei produttori e degli importatori

1. I produttori e gli importatori degli pneumatici adempiono all’obbligo di effettuare la gestione degli PFU, ai sensi del combinato disposto degli articoli 183, comma 1, lettera n) e 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n, 152, in forma individuale o in forma associata, utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal contributo ambientale di cui all’articolo 6. Ai fini del presente decreto, una quantità di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantità di PFU pari in peso a novantacinque.

2. L’adempimento dell’obbligo di cui al comma 1 è in capo al rappresentante autorizzato, nel caso di produttore o importatore di pneumatici non avente sede legale in Italia, che risponde in solido con il primo dell’adempimento del predetto obbligo.

3. Il contributo ambientale di cui all’articolo 6 è utilizzato esclusivamente per adempiere al predetto obbligo di gestione ed è impiegato nello stesso anno di riscossione, salvo quanto disposto dagli articoli 4, comma 12, e 5, comma 8.

4. I produttori e gli importatori degli pneumatici sono tenuti a gestire, nell’anno solare, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all’Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nell’anno solare precedente, dedotta la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti all’estero per il riutilizzo o per la ricostruzione, calcolata sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive quote di immissione nel mercato del ricambio. I produttori e gli importatori degli pneumatici neo operanti sono tenuti a gestire, nell’anno solare di inizio attività, quantitativi in peso di PFU, di qualsiasi marca, pari ai quantitativi in peso degli pneumatici, classificati secondo le categorie di cui all’Allegato I, dai medesimi immessi sul mercato del ricambio nel medesimo anno solare di attività.

5. Al fine del raggiungimento dell’obiettivo di gestione di cui al comma 4, si calcolano gli PFU raccolti e sottoposti a trattamento nell’anno solare di riferimento. Nel caso in cui vi siano quantitativi di PFU raccolti ma non sottoposti a trattamento, anche se sottoposti a messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni di trattamento, l’obiettivo di gestione si considera comunque raggiunto laddove gli stessi siano sottoposti a trattamento entro il 30 aprile dell’anno successivo.

6. I produttori e gli importatori effettuano la gestione degli PFU regolarmente e continuativamente per l’intero anno solare. I produttori e gli importatori sono tenuti a rispondere alle richieste di raccolta degli PFU pervenute utilizzando l’ordine di chiamata dei generatori degli PFU, fatta comunque salva la facoltà di organizzare la gestione degli PFU con modalità che ne garantiscano l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e la trasparenza.

7. I produttori e gli importatori possono adempiere ai propri obblighi sia direttamente che indirettamente, tramite incarichi conferiti mediante contratti stipulati, in forma scritta, per determinati e limitati settori di attività. Non possono essere in alcun modo oggetto di delega gli obblighi di informazione, comunicazione e rendiconto di cui al presente articolo. L’attività degli incaricati è svolta sotto la direzione e la responsabilità dei produttori e degli importatori, che comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dal conferimento dell’incarico, le generalità degli stessi secondo il modulo di cui all’Allegato II, mediante inserimento nel registro di cui all’articolo 7. L’incarico non può avere durata inferiore al periodo residuo di gestione degli PFU per l’anno di riferimento. La revoca dell’incarico è comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare contestualmente all’eventuale nomina di un nuovo incaricato.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore, esclusi i neo operanti, di fornire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all’Allegato III, da inserire nel registro di cui all’articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste.

9. Entro il 31 maggio di ogni anno è fatto obbligo a ogni produttore o importatore di fornire al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all’Allegato IV, da inserire nel registro di cui all’articolo 7, tutte le informazioni ivi richieste.

10. I produttori e gli importatori neo operanti, contestualmente all’inizio dell’attività, inviano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una dichiarazione contenente la stima dei quantitativi degli pneumatici che verranno immessi sul mercato del ricambio nel corso del primo anno solare di attività, mediante il modulo di cui all’Allegato IV, da inserire nel registro di cui all’articolo 7.

11. I produttori e gli importatori inviano entro il 31 maggio di ogni anno al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare copia del bilancio di esercizio, corredata da una relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati, nella quale sono evidenziate, in modo chiaro e separato, le componenti patrimoniali, economiche e finanziarie relative al contributo ambientale e al suo impiego per gli scopi specifici cui è preposto, ovvero, se non tenuti alla redazione del bilancio, documentazione contabile dalla quale devono evincersi gli specifici utilizzi del contributo ambientale nonché l’eventuale avanzo di gestione conseguito. 12. I produttori e gli importatori provvedono all’utilizzazione di strumenti informatici di gestione e controllo attraverso i quali sono resi tracciabili i flussi quantitativi degli PFU dall’origine alla raccolta fino all’avvenuto recupero.

 

Art. 4. Forme associate di gestione

1. I produttori e gli importatori di pneumatici che intendono adempiere in forma associata all’obbligo di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono uno o più consorzi o società consortili (di seguito: forme associate di gestione), che devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 237 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o vi aderiscono. In caso di adesione ad una forma associata di gestione già esistente il singolo produttore o importatore deve darne comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all’Allegato II, da inserire nel registro di cui all’articolo 7.

2. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 sono tenute ad adempiere all’obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull’intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all’Allegato V.

3. Le forme associate di gestione di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato con scopo mutualistico e adeguano il proprio statuto ai principi contenuti nel presente decreto.

4. Alle forme associate di gestione di cui al comma 1 possono partecipare esclusivamente i produttori e gli importatori di pneumatici soggetti all’obbligo di cui all’articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o i loro rappresentanti autorizzati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera m) .

5. Entro trenta giorni dalla costituzione, il legale rappresentante della forma associata di gestione di cui al comma 1 ne dà comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, fornendo al medesimo un elenco dei consorziati e trasmette contestualmente l’atto costitutivo e lo statuto. Ogni variazione della compagine sociale e dei relativi quantitativi degli pneumatici immessi sul mercato del ricambio, deve essere comunicata al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alla comunicazione di cui al comma 5 è allegato un progetto descrittivo, idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza ed è effettivamente in grado di adempiere all’obbligo di assicurare la gestione su tutto il territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo i parametri di cui all’Allegato V; il progetto deve contenere gli elementi di cui all’Allegato VI. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.

7. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare approva, con proprio decreto, il progetto di cui al comma 6, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto inviati ai sensi del comma 5. L’approvazione del progetto, dell’atto costitutivo e dello statuto costituisce condizione per lo svolgimento dell’attività di gestione da parte della forma associata di gestione istante, fermo restando l’obbligo di gestione di cui all’articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici.

8. Ogni variazione dello statuto o dei contenuti del progetto di cui al comma 6 è comunicata, entro trenta giorni, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini dell’approvazione fermo restando che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.

9. A seguito della comunicazione di cui al comma 8, ove emerga la non conformità delle variazioni effettuate al progetto approvato ed ai requisiti di cui al comma 6, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare intima al legale rappresentante della forma associata di gestione di conformare entro trenta giorni il sistema di gestione ai predetti requisiti e alle indicazioni dal medesimo fornite. La mancata ottemperanza all’intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell’attività da parte della forma associata di gestione, fermo restando l’obbligo di gestione di cui all’articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152, per i singoli produttori ed importatori di pneumatici.

10. Le forme associate di gestione provvedono ad ogni attività di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi di comunicazione e di rendiconto nonché agli altri adempimenti previsti dall’articolo 3, commi 8, 9 e 10 mediante inserimento nel registro di cui all’articolo 7. Entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all’Allegato VII, da inserire nel registro di cui all’articolo 7, dichiarano le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell’anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell’Allegato V nonché la relativa percentuale di realizzazione sull’obiettivo di raccolta.

11. I produttori e gli importatori aderenti comunicano alle rispettive forme associate di gestione i dati di cui all’articolo 3, comma 8, trasferiscono il contributo di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con cadenza mensile, ed effettuano l’eventuale conguaglio entro il 31 maggio di ogni anno. L’avvenuto trasferimento alla forma associata di gestione di detto contributo costituisce, per il produttore e per l’importatore degli pneumatici, adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico ed è comunicato mediante inserimento nel registro di cui all’articolo 7, senza dilazione, al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare unitamente alla copia della documentazione relativa ai versamenti effettuati.

12. È fatto divieto di distribuire ai consorziati avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale, anche se diversamente denominati in ragione della forma giuridica collettiva scelta. Gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale sono utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato.

13. Le forme associate di gestione si dotano di un sito internet nel quale devono essere reperibili lo statuto ed i principali dati ed informazioni oggetto di rendicontazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare quali la relazione sul raggiungimento degli obiettivi programmati di cui all’articolo 3, comma 11, le attività e le finalità dei progetti di ricerca e sviluppo e i relativi esiti, nonché le informazioni relative al valore del contributo applicato per le diverse tipologie degli pneumatici immesse sul mercato, all’organigramma con la definizione di ruoli e responsabilità. Sono altresì indicati gli eventuali sistemi di certificazione ambientale e di qualità adottati.

 

Art. 5. Sistemi individuali di gestione

1. I produttori e gli importatori di pneumatici che adempiono o intendono adempiere all’obbligo di cui all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in forma individuale, provvedono a comunicare tale scelta di gestione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante il modulo di cui all’Allegato II, da inserire nel registro di cui all’articolo 7.

2. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici almeno pari a 200 tonnellate annue sono tenuti ad adempiere all’obbligo di gestione degli PFU di cui al comma 1 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull’intero territorio nazionale, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di gestione secondo i parametri di cui all’Allegato V.

3. I produttori o gli importatori che immettono sul mercato del ricambio quantitativi di pneumatici inferiori a quelli di cui al comma 2 dimostrano, con idonea documentazione, che il sistema individuale di gestione è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché che il sistema medesimo è effettivamente e autonomamente funzionante ed è in grado di conseguire, nell’ambito delle attività svolte, gli obiettivi fissati dal presente decreto.

4. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 allegano alla comunicazione di cui al comma 1 un progetto descrittivo idoneo a dimostrare che il sistema è organizzato secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e che lo stesso è effettivamente in grado di operare su tutto il territorio nazionale. Il progetto deve contenere gli elementi di cui all’Allegato VI. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ha facoltà di richiedere aggiornamenti sullo svolgimento delle attività indicate nel progetto.

5. I produttori e gli importatori di cui al comma 2 dichiarano entro il 31 maggio di ogni anno, mediante il modulo di cui all’Allegato VII, da inserire nel Registro di cui all’articolo 7, le quantità degli PFU raccolte dai punti di generazione nell’anno solare precedente, per ciascuna area indicata nell’Allegato V, nonché la relativa percentuale di realizzazione sull’obiettivo di raccolta.

6. L’attività di gestione in forma individuale può essere iniziata dalla data dell’invio della comunicazione di cui al comma 1. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in caso di accertata carenza dei requisiti di cui al presente articolo, intima di conformare il proprio sistema entro un termine non inferiore a trenta giorni. La mancata ottemperanza all’intimazione di cui al precedente periodo impedisce la prosecuzione dell’attività da parte dell’istante, fermo restando l’obbligo di gestione di cui all’articolo 228 del decreto 3 aprile 2006, n. 152.

7. La mancata ottemperanza alle richieste di cui al comma 6 costituisce violazione dell’obbligo di gestione degli PFU anche ai sensi del comma 4 dell’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Gli avanzi di gestione, anche se diversamente denominati, derivanti dal contributo ambientale devono essere utilizzati, nei due esercizi successivi, per la riduzione del contributo ambientale ovvero per la gestione di PFU, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato.

 

Art. 6. Contributo ambientale per la gestione degli PFU originati dal mercato del ricambio

1. Il contributo ambientale di cui all’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è determinato in misura tale da assicurare, in modo completo ed esclusivo, la copertura dei costi della gestione degli PFU di cui all’Allegato VIII, Tabella 3, al netto di ricavi o corrispettivi, comunque denominati, percepiti nell’ambito della predetta gestione. Il contributo è differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici, come individuate nell’Allegato I.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i produttori e gli importatori di pneumatici, nonché le loro forme associate di gestione, comunicano, mediante il modulo di cui all’Allegato VIII, da inserire nel registro di cui all’articolo 7, il contributo ambientale al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. In caso di rideterminazione del contributo ai sensi dell’articolo 228, comma 3 -bis , i produttori e gli importatori di pneumatici, o le loro forme associate, ne danno motivata comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare almeno trenta giorni prima dell’applicazione.

3. I produttori e gli importatori neo operanti effettuano la comunicazione di cui al comma 2 contestualmente all’inizio dell’attività e applicano il contributo ambientale risultante dalla comunicazione predetta a partire dal medesimo anno solare di inizio attività, utilizzandolo per la gestione degli PFU nel medesimo anno solare. La presente disposizione si applica anche alle forme associate di gestione di cui all’articolo 4 costituita da produttori o importatori neo operanti. In caso di adesione dei produttori o importatori neo operanti ad una forma associata di gestione già costituita si applicano le disposizioni di cui al comma 2, fermo restando l’obbligo di applicare il contributo ambientale a partire dal medesimo anno solare di inizio attività.

4. Il contributo rimane invariato in tutte le fasi della commercializzazione dello pneumatico con l’obbligo, per ciascun rivenditore, di indicare in modo chiaro e distinto in fattura o in altra documentazione fiscale l’entità del contributo pagato all’atto dell’acquisto dello stesso. I produttori e gli importatori, o le loro forme associate di gestione, provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali, e dei soggetti potenzialmente coinvolti, nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l’ammontare del contributo.

5. Il rivenditore dello pneumatico, in caso di avvenuta esportazione dello stesso, può richiedere, entro e non oltre sei mesi dall’emissione della fattura, al proprio fornitore dello pneumatico il rimborso del contributo ambientale già corrisposto relativo al numero ed alla tipologia degli pneumatici di cui sia comprovata l’avvenuta esportazione, allegando una dichiarazione del legale rappresentante e gli estremi della relativa fattura e del documento di trasporto.

 

Art. 7. Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici

1. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU ai sensi dell’articolo 3, comma 1, con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che detta anche le modalità operative dello stesso.

2. I produttori e gli importatori che esercitano l’attività di gestione ai sensi dell’articolo 5, si iscrivono al registro di cui al comma 1 mediante la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, da inserire nel Registro.

3. All’iscrizione delle forme associate di gestione nel registro di cui al comma 1 provvede il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare a seguito dell’approvazione di cui all’articolo 4, comma 7.

4. Ai fini del rispetto della riservatezza, i soggetti obbligati di cui al comma 1 possono richiedere che alcune informazioni fornite non siano rese pubbliche. In ogni caso, sono resi pubblici i dati di contatto, atti ad individuare il recapito professionale, nonché i dati relativi alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla forma di gestione prescelta e all’entità del contributo individuata per ciascuna tipologia di cui all’Allegato I.

 

Art. 8. Sanzioni

1. Ai produttori ed agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, non raggiungono le quantità individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 4, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti, maggiorata del cinquanta per cento.

2. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro eventuali forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, omettono di adempiere ad alcuno degli obblighi di comunicazione previsti dal presente capo in favore del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quindici per cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.

3. Ai produttori e agli importatori di pneumatici o alle loro forme associate di gestione che, pur provvedendo alla gestione degli PFU, adempiono tardivamente agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 3, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, pari al cinque per cento del contributo percepito per l’anno al quale si riferisce la violazione, per ognuna delle violazioni accertate.

4. Ai produttori e agli importatori di pneumatici che non provvedono alla gestione degli PFU, neanche attraverso il trasferimento del contributo di cui all’articolo 4, comma 11, del presente decreto ad una struttura associata, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo percepito per i quantitativi degli pneumatici non gestiti.

5. In mancanza di determinazione del contributo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, tale determinazione, ai fini dell’irrogazione delle sanzioni, verrà effettuata, a seguito di richiesta dell’organo di controllo procedente, dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. 7. Per garantire la finalità della salvaguardia ambientale, gli enti pubblici forniscono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché agli organi di controllo che ne fanno richiesta, tutti i dati e gli elementi ritenuti utili dai richiedenti per verificare le dichiarazioni dei produttori e degli importatori, anche al fine di attivare le eventuali azioni correttive.

 

Capo III DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

Art. 9. PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita

1. I produttori e gli importatori di pneumatici, direttamente od indirettamente tramite loro forme associate, raccolgono e gestiscono gli PFU provenienti da veicoli a fine vita, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui al comma 6 per la copertura dei costi sostenuti ed anche in alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di una maggior competitività economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita.

2. Sono confermate la vigenza e l’operatività del comitato di gestione degli PFU istituito, presso l’Automobile Club d’Italia (ACI), dall’articolo 7, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82. La composizione ed il funzionamento del comitato sono disciplinati dal presente articolo.

3. Il comitato è composto da cinque membri, uno designato dalle associazioni dei produttori, importatori e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra, uno dalle associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici, uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno designato dall’ACI, che ne assume la presidenza.

4. Il comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici e le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente le attività di cui al presente articolo allo scopo di ottimizzarne efficacia, efficienza ed economicità e per ricercare soluzioni condivise ad eventuali criticità emergenti.

5. I produttori, gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 concordano con i demolitori ed eventuali loro forme associate di gestione le attività di ritiro e recupero degli PFU ed i relativi costi.

6. Il comitato individua, con le modalità di cui al comma 11, sulla base della documentazione fornita dai produttori e dagli importatori degli pneumatici, nonché dagli altri soggetti autorizzati, l’entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita nell’anno solare successivo e lo comunica, entro il 31 ottobre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti. Il contributo è riscosso dal rivenditore del veicolo all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel fondo costituito presso l’Automobile Club Italia (ACI) dall’articolo 7, comma 5 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82, di cui è confermata l’operatività e la vigenza. La gestione del fondo, ispirata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è affidata all’ACI con la vigilanza del comitato. I rivenditori hanno l’obbligo di esazione del contributo che deve essere indicato in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita.

7. I produttori e gli importatori di pneumatici, le loro forme associate di gestione e gli altri soggetti autorizzati di cui al comma 1 comunicano al comitato, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo per le attività di gestione, ai fini dell’aggiornamento del contributo per l’anno solare successivo, da determinare con la procedura di cui al comma 6. Il comitato provvede a fornire ai consumatori, attraverso adeguate forme di pubblicità, informazioni sulle componenti di costo che concorrono alla formazione del contributo e sulle finalità dello stesso. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione annuale del fondo devono essere utilizzati per la riduzione del contributo ambientale nei due esercizi successivi ovvero per la gestione degli PFU anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato. Il comitato, avvalendosi degli uffici dell’ACI, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmette al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un resoconto circa l’attività svolta nell’anno precedente, comprensivo della relazione sulla gestione e del rendiconto economico relativi all’esercizio precedente forniti da ACI corredati dalle valutazioni del comitato stesso.

8. I corrispettivi di cui al comma 7 sono fatturati al fondo di cui al comma 6, dai produttori e dagli importatori di pneumatici o eventuali loro forme associate, ovvero dagli altri soggetti autorizzati e pagati dal fondo.

9. Gli obiettivi di recupero e riciclo degli PFU provenienti da veicoli a fine vita rimangono all’interno dei target di responsabilità della filiera dei veicoli a fine vita. Gli PFU provenienti dalla demolizione di tali veicoli, non vengono considerati nel computo delle quantità di cui all’articolo 3. Gli PFU provenienti da veicoli a fine vita sono conteggiati ai fini del calcolo degli obiettivi di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

10. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai veicoli a fine vita al sistema di gestione previsto dal presente articolo, inseriscono i predetti quantitativi di PFU nel modello di dichiarazione ambientale, così come indicato all’articolo 7, comma 2 -bis , del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni. 11. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione degli PFU e dei costi di gestione e di amministrazione del Comitato e del fondo di cui al comma 6 ed è commisurato alla tipologia degli pneumatici a cui si riferisce. I parametri tecnici per l’individuazione delle diverse tipologie di contributo sono quelli di cui all’Allegato IX.

 

Capo IV

Art. 10. Disposizioni transitorie, abrogazioni e norme finali

1. Le forme associate di gestione di cui all’articolo 4 esistenti e operanti alla data dall’entrata in vigore del presente decreto, continuano a operare e presentano, entro 6 mesi dalla medesima data, la comunicazione di cui all’articolo 4, comma 4, e il progetto di cui all’articolo 4, comma 6, comprovanti l’avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente decreto, ai fini dell’approvazione di cui all’articolo 4, comma 7. In caso di mancata approvazione, si applicano le disposizioni di cui all’ultimo periodo dell’articolo 4, comma 9.

2. I sistemi individuali di gestione esistenti e operanti alla data dall’entrata in vigore del presente decreto presentano, entro 6 mesi dalla medesima data, la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1 e, nel caso di produttori e importatori di cui all’articolo 5, comma 2, anche il progetto descrittivo di cui all’articolo 5, comma 4, comprovanti l’avvenuto adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

3. Nelle more dell’istituzione del registro di cui all’articolo 7, i produttori, gli importatori e le relative forme associate di gestione inviano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare le comunicazioni e le dichiarazioni di cui al presente decreto a mezzo di posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Sono abrogati i decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82 e 20 gennaio 2012. 5. Dall’attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 6. Gli Allegati costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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