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D.M. 26 Novembre 2018

Siti e criteri per l'esecuzione del monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi

Gazzetta ufficiale: n. 291 del 15 dicembre 2018

Con il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, l’ordinamento italiano recepiva la direttiva 2016/2284, che stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attività umane negli Stati membri (cosiddetta direttiva NEC, v. Emissioni e attività umane: dal 17 luglio in vigore il D.L.vo 81/2018). In attuazione, precisamente, dell’art. 7 del citato decreto 81/2018, con il Decreto 26 novembre 2018 il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a stabilire i siti di monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi (allegato I) ed i criteri per l’esecuzione dello stesso, inclusa l’individuazione degli indicatori e le frequenze e le modalita’ di rilevazione e comunicazione dei dati. In particolare, è previsto che si applichino, per l’esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell’ambito della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.

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Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 il presente decreto stabilisce i siti di monitoraggio, i criteri per l’esecuzione del monitoraggio di cui al comma 1 della citata norma, inclusa l’individuazione degli indicatori e le frequenze e le modalita’ di rilevazione e comunicazione dei dati.
2. Il presente decreto non individua siti appartenenti a reti e sistemi di monitoraggio regionali.

 

Art. 2
Siti e criteri di monitoraggio
1. I siti della rete di monitoraggio prevista dall’art. 1, con l’indicazione dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento, sono riportati nell’Allegato I al presente decreto.
2. Si applicano, per l’esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell’ambito della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati in Allegato II.

 

Art. 3
Comunicazione dei dati
1. Le autorità responsabili della gestione dei siti della rete di monitoraggio trasmettono al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai fini della comunicazione alla Commissione europea prescritta dall’art. 8 del decreto legislativo n. 81 del 2018:
entro il 30 aprile 2019, i dati del monitoraggio riferiti al secondo semestre del 2018;
ogni quattro anni, a partire dal 2022, entro il 30 aprile dell’anno di invio, i siti utilizzati negli anni civili precedenti, indicando i relativi periodi di esercizio ed i parametri monitorati;
ogni quattro anni, a partire dal 2023, entro il 30 aprile dell’anno di invio, i dati del monitoraggio riferiti agli anni civili precedenti.
2. Il formato da utilizzare per la trasmissione dei dati previsti dal comma 1 e’ riportato in Allegato III.

 

Art. 4
Norme finali
1. All’attuazione del presente decreto si fa fronte nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

 
Allegato I
(Articolo 2)
Rete di monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi

 

Allegato II
(Articolo 2)
Metodologie per l’esecuzione del monitoraggio

 

Allegato III
(Articolo 2)
Metodologie per l’esecuzione del monitoraggio

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