Fra le numerose proposte di modifica introdotte dalla proposta di legge in oggetto, si segnalano interessanti novità in materia di responsabilità da reato degli enti in materia ambientale. In particolare, si estende anche all’ente la possibilità di beneficiarie della particolare procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, qualora vi sia a carico dell’ente il fumus degli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Viene altresì ampliato il novero dei reati presupposto in materia ambientale, di cui all’art. 25 undecies d.lgs. 231/2001, introducendo anche le fattispecie di incendio boschivo (art. 423 bis c.p.), morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452 ter c.p.), impedimento del controllo (art. 452 septies c.p.), omessa bonifica (art. 452 terdecies c.p.) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.), nonché quella della lottizzazione abusiva (art. 25 undecies.1).

Anche per tali reati presupposto di nuova introduzione, si estendono ai relativi illeciti amministrativi le sanzioni interdittive già disciplinate all’art. 9 del citato decreto.

Si segnala, infine, che, in base alla proposta di legge in esame, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta dell’ente, il giudice è tenuto ad ordinare il recupero e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l’esecuzione a carico dell’ente stesso.

Appare evidente, dunque, che la finalità della proposta di legge in esame sia quella di estendere l’ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione a talune rilevanti figure criminose in materia ambientale, a tutela dell’ecosistema e del territorio.

Prepariamoci pertanto ad aggiornare i MOG.

Avv. Fabrizio Salmi

 

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