La recentissima sentenza sulla “strage di Viareggio” (Cass. Pen., sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899) si pronuncia sul punto, affermando il principio secondo cui la giurisdizione sull’illecito amministrativo “segue” quella sul reato presupposto. Trattandosi, infatti, di una responsabilità “dipendente” dal reato presupposto, il giudice fornito di giurisdizione sul fatto-reato detiene altresì il potere di cognizione anche sul dipendente illecito amministrativo.

Nel caso di specie, dunque, i giudici di legittimità hanno ritenuto che gli illeciti contestati alle persone giuridiche siano dipendenti da reati commessi interamente in Italia, per i quali quindi è pacifica la giurisdizione del giudice nazionale. Per tali ragioni, dunque, è opportuno per le società estere operanti sul territorio dello Stato dotarsi di Modelli di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001, al fine di evitare l’irrogazione di sanzioni per reati presupposto commessi in Italia.

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