Con D.M. 24 maggio 2016 (in GU n. 131 del 7 giugno 2016) è stato disciplinato l’incremento progressivo della percentuale del valore a base d’asta a cui riferire l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
Gli affidamenti oggetto dell’intervento normativo sono i seguenti:
– servizi di pulizia, anche resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l’igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
– servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
– servizi di gestione dei rifiuti urbani;
– forniture di articoli di arredo urbano;
– forniture di carta in risme e carta grafica.
Relativamente a tali affidamenti le stazioni appaltanti sono obbligate ad inserire, nella documentazione di gara, almeno le “Specifiche tecniche” e le “Clausole contrattuali” dei Criteri ambientali minimi, e tale obbligo si applica in misura non inferiore a determinate percentuali del valore dell’appalto, nel rispetto dei termini indicati dal Decreto (v. art. 1, comma 2).
Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni devono comunque rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d’asta a cui è riferibile l’obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi.
Con un’altro D.M. avente pari data (D.M. 24 maggio 2016, anch’esso in GU n. 131 del 7 giugno 2016) sono state emanate anche specifiche norme in tema di “Determinazione dei punteggi premianti per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano”.
Il provvedimento in questione apporta modifiche all’Allegato 1 al D.M. 24 dicembre 2015, che a sua volta reca i criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione degli edifici, (v. art. 1), nonché integrazioni all’Allegato 1 al D.M. 5 febbraio 2015, contenente i criteri ambientali per le forniture di articoli di arredo urbano (v. art. 2). (GG)


Condividi: