La Dir. 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016, che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose, è stata recepita con il D.M. 12 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017.
La trasposizione nell’ordinamento interno avviene mediante l’art. 1 del citato decreto che apporta una serie di modifiche all’art. 3 del D.L.vo 27 gennaio 2010, n. 35, ovvero il provvedimento che dà attuazione alla Dir. 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Ciò premesso, si rammenta che a far data dal 1 luglio 2017 diventa obbligatoria a livello europeo l’applicazione dell’Accordo ADR 2017 che, in quest’edizione, reca alcune novità, tra cui – si ricordano – alcune nuove definizioni come quella di carico, scarico, container per il trasporto alla rinfusa flessibile, durata di vita, durata di progetto, temperatura di polimerizzazione auto accelerata (TPAA), tempo di tenuta; inoltre, sono modificate le esenzioni per il trasporto di gas in serbatoi o bombole (1.1.3.2) e per il trasporto di combustibili liquidi (1.1.3.3). (MVB)

 


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