Con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/699 della Commissione del 18 aprile 2017 (GUCE L103 del 19 aprile 2017), sono state definite una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro, ed una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro.

L’art. 2 del Regolamento definisce cosa debba intendersi per “peso delle AEE”, ossia “il peso lordo (al trasporto) di tutte le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2012/19/UE, inclusi tutti i componenti elettrici ed elettronici, ma escludendo l’imballaggio, le batterie e gli accumulatori, le istruzioni, i manuali, i componenti non elettrici/elettronici e i materiali di consumo”. I “RAEE prodotti” sono invece individuati come segue: “il peso totale dei RAEE derivanti dalle AEE, nell’ambito della direttiva 2012/19/UE, immessi sul mercato dello Stato membro in questione prima di qualsiasi attività quali raccolta, preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero, compreso il riciclaggio, o esportazione”.

Nell’art. 3 sono individuati i criteri di calcolo del peso delle AEE immesse sul mercato di uno Stato membro, che deve essere basato sulle informazioni fornite dai produttori di AEE o dai loro rappresentanti autorizzati, ove ciò sia applicabile (in conformità con l’articolo 16, par. 2, lettera c), Direttiva 2012/19/UE e del relativo Allegato X, parte B). Nel caso non sia possibile calcolare il peso con tale metodologia, lo Stato membro dovrà effettuare una stima circostanziata nell’anno in questione sulla base dei dati sulla produzione interna e sulle importazioni ed esportazioni di AEE nel suo territorio, adottando la metodologia individuata nell’Allegato I al nuovo Reg. (UE) n. 2017/699.

L’Allegato I, in particolare, prevede l’utilizzo del metodo del consumo apparente, basato sulla seguente equazione: AEE immesse sul mercato(t) = Produzione interna(t) + Importazioni(t) – Esportazioni(t).

Qualora invece uno Stato membro debba calcolare il tasso di raccolta sulla base delle quantità di RAEE prodotti nel suo territorio, occorrerà individuare la quantità totale di RAEE prodotti nel suo territorio in un determinato anno in base alla metodologia di cui all’Allegato II al Regolamento in esame (art. 4), in base al quale “La quantità totale di RAEE prodotti in uno Stato membro in un determinato anno è calcolato sulla base del quantitativo di AEE immesse sul mercato dello Stato membro in questione negli anni precedenti e della corrispondente durata di vita del prodotto stimata sulla base del tasso di scarto per prodotto”, secondo l’equazione riportata.

Il Reg. (UE) n. 2017/699 entra in vigore il 9 maggio 2017.

Anche di tale argomento si tratterà nell’ambito del

Master Gestione rifiuti (VIII edizione)

Milano, 03/05/2017 – 21/06/2017

Relatori: Stefano Maglia, Paolo Pipere, Eugenio Onori, Benedetta Bracchetti, Andrea Cirelli Linda Collina, Claudia Mensi, Maria Letizia Nepi, Rita Tazzioli


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