Il Ministero dell’ambiente ha pubblicato sul proprio sito web la Circolare 17 giugno 2015, n. 12422, recante “Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46”.
Tra le molteplici tematiche oggetto di tale provvedimento figurano, fra l’altro, l’esclusione prevista per depuratori di acque reflue urbane, le soglie produttive che determinano l’assoggettabilità ad AIA per l’industria alimentare, le attività di demolizione, la produzione dei prodotti chimici, il trattamento di scorie e ceneri, il trattamento fisico-chimico dei rifiuti e le attività di coincenerimento svolte nei cementifici.
Sono altresì forniti chiarimenti circa la relazione di riferimento: in particolare sono suggerite precise tempistiche alle Autorità competenti per la presentazione della documentazione del D.M. n. 272/2014 per i procedimenti in corso e la necessità che la relazione di riferimento sia presentata contestualmente alle istanze di modifica sostanziale o quelle riguardanti nuove installazioni. Si noti che la Circolare espressamente stabilisce che “gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti”.
Inoltre viene specificato l’ambito di applicazione dell’art. 29, comma 2, D.L.vo n. 46/2014, afferente le sole installazioni ove non sono svolte attività già soggette agli obblighi in materia di IPPC ai sensi della precedente normativa, e sono dettate disposizioni per la conduzione di procedimenti in assenza di BREF comunitari. (GG)


Condividi: