Con Deliberazione n. 4 del 18 novembre 2015 il Comitato nazionale dell’Albo ha emanato alcune disposizioni riguardanti la procedura di iscrizione semplificata in categoria 1.
Tale iscrizione, com’è noto, trova il proprio fondamento giuridico nell’art. 212, comma 5, D.L.vo n. 152/2006, in base al quale per le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del consorzio di Comuni alla sezione regionale territorialmente competente: tale iscrizione “è valida per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni”. L’art. 16, comma 1, lett. a), D.M. n. 120/2014 precisa che l’iscrizione, per tali soggetti, è effettuata sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale o provinciale territorialmente competente.
Nella Deliberazione del 18 novembre 2015 si precisa a tal proposito che i soggetti iscritti all’Albo con procedura semplificata ex art. 212, comma 5, D.L.vo n. 152/2006, il cui provvedimento di iscrizione sia privo dei dati relativi agli estremi identificativi dei veicoli ed alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi, sono tenuti a presentare la comunicazione di cui al modello allegato entro 90 giorni dalla richiesta formulata dalla Sezione regionale competente. Quest’ultima aggiorna l’iscrizione entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione. L’adozione di tali disposizioni si è resa necessaria in quanto (come si legge nelle premesse della Deliberazione) molte iscrizioni in procedura semplificata attualmente non riportano – al pari delle altre – gli estremi identificativi dei veicoli e le tipologie dei rifiuti trasportabili. (GG)


Condividi: