I c.d. “consorzi di scopo”, costituiti tra i soggetti aggiudicatari di appalti per la bonifica dei siti e destinati ad essere estinti al termine del singolo appalto, possono iscriversi nella categoria 9, classe A (bonifica dei siti), in mancanza del requisito della pregressa esecuzione di interventi di bonifica, come indicato nell’allegato alla delibera n. 1 del 30 gennaio 2013?
A tale quesito ha risposto il Comitato nazionale con Circolare n. 54 del 26 gennaio 2016, osservando innanzitutto che detti consorzi non possono, in quanto tali, aver svolto alcuna precedente attività di bonifica: quest’ultima costituisce requisito necessario per l’iscrizione in detta categoria 9. Tuttavia, qualora tutte le imprese consorziate siano già iscritte, il requisito in questione può ritenersi sussistente.
Di conseguenza l’esenzione sussiste alle seguenti condizioni:
– tutti i soggetti consorziati devono essere iscritti nella classe A della categoria 9 e devono far parte del raggruppamento temporaneo d’imprese cui è stato aggiudicato l’appalto;
– l’esistenza e la durata del consorzio devono essere collegati esclusivamente ai lavori di bonifica oggetto dell’appalto, sicché il consorzio, per esplicita clausola statutaria, deve essere estinto e cancellato dal Registro delle Imprese una volta terminati i lavori. (SB)


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