Con la recente Deliberazione prot. N. 01/ALBO/CN del 10 febbraio 2016, il Comitato Nazionale dell’Albo ha precisato che l’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell’iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica, ai sensi della precedente Delib. dell’Albo n. 2 dell’11 settembre 2013: peraltro, dalla stessa data decorre l’efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista (D.M. 120/14, art. 25).
Inoltre, poiché l’Albo ha ritenuto necessario, al fine di completare le misure di semplificazione amministrativa nelle procedure d’iscrizione, provvedere all’adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla cit. Delib. n. 2/2013, all’interno di quest’ultima è stato inserito il nuovo art. 9-bis rubricato “emissione e rilascio dei provvedimenti”. Tale disposizione prevede che dopo la deliberazione della sezione regionale, la segreteria invia una comunicazione a mezzo PEC all’impresa ed all’interessato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti da effettuare. Entro 30 giorni da questa comunicazione, l’impresa deve provvedere e la sezione regionale, una volta effettuata la verifica, notifica sempre a mezzo PEC la disponibilità on-line del provvedimento che deve essere acquisito dall’impresa mediante l’accesso all’area riservata del portale dell’Albo. Qualora, però, entro i suddetti 30 giorni l’impresa non provveda, la sezione regionale revoca la propria deliberazione ed archivia la domanda. (MVB)


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