Con la recente Circolare prot. 227/ALBO/PRES del 14 marzo 2016, il Comitato nazionale dell’Albo ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla formazione dei responsabili tecnici ed agli attestati di partecipazione ai corsi di formazione.
Innanzitutto, si precisa che l’art. 13, c. 1, del D.M. 120/2014 dispone che la formazione del responsabile tecnico sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento. Fino all’emanazione delle disposizioni del Comitato Nazionale previste dall’art. 13, c. 2, del D.M. 120/2014, restano valide le disposizioni di cui alla Delib. n. 3 del 16 luglio 1999 e, pertanto, i corsi di formazione disciplinati dalla suddetta deliberazione possono continuare ad essere svolti.
Inoltre, per quanto riguarda gli attestati di partecipazione, il Comitato Nazionale precisa che il solo possesso dell’attestato di partecipazione ai corsi di formazione disciplinati dalla Delib. n. 3 del 16 luglio 1999 non esonera il soggetto interessato dall’obbligo di sostenere la verifica iniziale: infatti, ai sensi dell’art. 13, c. 4, del D.M. 120/2014, è esonerato dalla verifica iniziale, ma non dall’aggiornamento quinquennale, il soggetto che alla data di entrata in vigore della nuova disciplina ricopre l’incarico di responsabile tecnico di impresa iscritta all’Albo. (MVB)

 


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