Con Circolare prot. n. 306 del 21 aprile 2015 il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori ambientali ha chiarito alcuni aspetti relativi all’iscrizione in categoria 9 (attività di bonifica dei siti) e 10 (attività di bonifica dei beni contenenti amianto), alla luce delle nuove disposizioni contenute nel recente D.M. n. 129/2014 di riforma della disciplina dell’Albo.
Tali chiarimenti si sono infatti resi necessari alla luce della rideterminazione degli importi dei lavori di bonifica cantierabili sui quali sono appunto basate le classi di iscrizione nelle categorie 9 e 10 (cfr. art. 9, comma 4, D.M. n. 120/2014). In particolare il Comitato Nazionale rileva che essendo rimasti immutati, rispetto a quanto stabilito dalla disciplina antecedente al D.M. n. 120/2014, i requisiti previsti per l’iscrizione nelle suddette categorie (e relative classi), le imprese già iscritte ex D.M. n. 406/1998 possono essere considerate iscritte nelle corrispondenti classi di cui al D.M. n. 120/2014.
La Circolare specifica inoltre che ai fini dell’iscrizione in categoria 10 continua ad applicarsi il D.M. 5 febbraio 2004 in tema di garanzie finanziarie, con ciò restando quindi uguale la garanzia di 15.000 euro per l’iscrizione in classe E relativamente a lavori di bonifica cantierabili fino a 25.000 euro. (GG)


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