La Deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015, emanata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, contiene i criteri per l’applicazione dell’art. 8, comma 2, D.M. n. 120/2014, che in un’ottica di razionalizzazione e accorpamento delle categorie di iscrizione dispone – a determinate condizioni – che le imprese iscritte con procedure ordinarie per la raccolta ed il trasporto di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi (cat. 5 e 4) possano svolgere anche l’attività di trasporto dei propri rifiuti (cat. 2-bis, cfr. art. 212 comma 8) e di trasporto dei RAEE (cat. 3-bis), senza la necessità di ulteriori iscrizioni.
La Deliberazione in esame stabilisce innanzitutto (art. 1, comma 1) che l’impresa autorizzata all’esercizio dell’attività di autotrasportatore conto terzi e munita di veicoli immatricolati ad uso terzi che intenda iscriversi in categoria 5 può essere iscritta per trasportare anche:

  • rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o dei quali risulti essere nuovo produttore di categoria 4 o produttore iniziale di categoria 2-bis;
  • rifiuti speciali pericolosi e non dei quali l’impresa faccia commercio o che richieda per trasporti funzionali all’impianto o agli impianti “che costituiscono la sua attività prevalente”;
  • RAEE di cui alla categoria 3-bis, a determinate condizioni.

Le ultime due annotazioni sopra riportate valgono anche per quanto riguarda l’impresa con veicoli immatricolati ad uso proprio o in locazione per uso proprio (art. 1, comma 1).
Similmente, con riferimento alla categoria 4 (art. 2), sono individuate le tipologie di rifiuti che l’impresa autorizzata all’autotrasporto conto terzi intenzionata ad iscriversi a tale categoria può trasportare, sia nel caso in cui i relativi veicoli siano immatricolati ad uso terzi (comma 1) che ad uso proprio oppure presi in locazione per uso proprio (comma 2).
Gli Allegati A e B contengono infine la relativa modulistica.
Il provvedimento in questione entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato. (GG)


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