E’ stato pubblicato sul sito dell’Autorità Nazionale anticorruzione un comunicato avente ad oggetto i chiarimenti inerenti il requisito di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. La comunicazione fa seguito, riprendendone il contenuto, alla sentenza della Sezione V del Consiglio di Stato n. 1825 del 19 aprile 2017, che a sua volta conferma quanto sostenuto dal TAR Abruzzo, sezione di Pescara.

In sostanza, i giudici del TAR, chiamati a risolvere una questione relativa ad un bando di gara relativo a lavori di bonifica ambientale, hanno affermato che l’iscrizione all’albo dei gestori ambientali deve essere imposta quale requisito di partecipazione, “poiché non avrebbe alcun senso la partecipazione – e magari l’aggiudicazione a favore – di chi sia giuridicamente privo dei requisiti che la legge prescrive per poter eseguire i lavori.”

Linea seguita anche dal Consiglio di Stato (in sede, quindi, di impugnazione), che oltre a ribadire le conclusioni del TAR, specifica che l’iscrizione costituisce un requisito di idoneità professionale che “va posseduto già alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, non già al mero momento di assumere il servizio, allora ottenuto – e sempre che poi possa essere ottenuto – dopo aver partecipato con sperato successo alla competizione pur senza aver ancora questa certificata professionalità”. Termina il Consiglio statuendo che “i bandi di gara aventi ad oggetto lavori di bonifica ambientale implicano l’esistenza dell’iscrizione all’Albo dei gestori ambientali per adeguata categoria e classe quale requisito di partecipazione.

Principio recepito dall’Autorità anticorruzione, che nell’adunanza del 27 luglio 2017 ha deliberato di modificare la propria posizione interpretativa e ritenere, pertanto, che il requisito di iscrizione all’albo dei gestori ambientali richiesto nelle gare di affidamento dei contratti pubblici sia un requisito di partecipazione e non di mero svolgimento dell’attività. (LM)


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