Tra i requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il D.M. 120/2014 prescrive, all’art. 10, comma 2, l’assenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati ambientali o per delitti sanzionati con pena detentiva superiore a un anno. La medesima norma richiede, inoltre, che non sussistano nei confronti del titolare dell’impresa (o legale rappresentante) “le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”, ossia quelle previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Il citato art. 67 prevede, infatti, che l’applicazione di una misura di prevenzione impedisce di ottenere “iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati” e che il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto da tali autorizzazioni.

Su tali basi, la Sezione I del Tar Campania ha affermato che “all’informativa antimafia sono ricollegabili effetti ostativi anche rispetto ai titoli abilitativi quale l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

Nel caso di specie, deciso con sentenza n. 4614 dell’11 luglio 2018, il Giudice Amministrativo ha ritenuto giustificata la cancellazione dell’impresa dall’Albo Gestori in seguito all’emissione di un’informativa interdittiva antimafia. Tale informativa, precisamente, risultava “motivata, sulla scorta delle risultanze istruttorie ivi richiamate, in base al rilievo della sostanziale continuità dell’assetto proprietario-gestionale della società in capo alla figura imprenditoriale di -OMISSIS-, destinatario di sentenza di applicazione della pena su richiesta (pronunciata dal GIP del Tribunale di Benevento in data 2 ottobre 2006) in relazione, tra l’altro, al ‘delitto-spia’ di traffico illecito di rifiuti ex art. 84, comma 4, lett. a, del d.lgs. n. 159/2011”.

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Sul punto, poi, è stato ribadito che “l’interdittiva antimafia, per la sua natura cautelare e per la sua funzione di massima anticipazione della soglia di difesa sociale, non richiede la prova di un fatto, ma solo la presenza di una serie di indizi in base ai quali non sia illogico o inattendibile ritenere la sussistenza di un collegamento con organizzazioni mafiose o di un condizionamento da parte di queste”.

Dello stesso avviso, peraltro, era stato il Tar Lombardia che, con sentenza n. 21 del 4 gennaio 2018, ha affermato che il diniego di rinnovo dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali deve intendersi previsto, ai sensi dell’art. 10 del D.M. 120/2014, anche in presenza di una misura ostativa antimafia, oltre alle classiche cause di decadenza, sospensione o divieto.

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