In data 22 dicembre 2014 il Comitato Nazionale ha inviato la Deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014, alle Sezioni regionali e provinciali ed alle Associazioni di categoria, la Deliberazione n. 7 del 25 novembre 2014.
Tale Deliberazione si fonda sul disposto dell’art. 18, comma 1, D.M. n. 120/2014, secondo il quale l’impresa deve comunicare alla competente Sezione regionale o provinciale dell’Albo ogni atto o fatto che comporti modifica dell’iscrizione. In deroga a tale previsione, il successivo comma 3 del medesimo articolo dispone che le variazioni effettuate al registro delle imprese o al REA e relative alle variazioni della ragione sociale, della sede legale, degli organi sociali, delle trasformazioni societarie e delle cancellazioni si intendono effettuate anche alla sezione regionale competente e sono trasmesse d’ufficio per via telematica dal registro delle imprese o dal REA alla sezione regionale stessa, che provvede a recepirle dandone comunicazione alle imprese o agli enti interessati.
La Deliberazione n. 7/2014 prende in considerazione proprio quest’ultima fattispecie, fornendo indicazioni circa la procedura da seguire nel caso di variazioni di iscrizioni all’Albo che prevedano il trasferimento dell’iscrizione ad un soggetto giuridico diverso: si pensi ad esempio al caso di fusioni, incorporazioni, cessioni d’azienda o di ramo d’azienda, ecc.. In tal caso l’impresa cui viene trasferita l’iscrizione, entro trenta giorni dalla data di efficacia della variazione, dovrà trasmettere via PEC alla competente Sezione regionale la dichiarazione di cui all’Allegato A alla Deliberazione, corredata (ove necessario) dell’appendice alla polizza fideiussoria già prestata recante gli estremi della variazione intervenuta.
La Sezione regionale, a sua volta, rilascerà la ricevuta nel formato contenuto nell’Allegato B, che dovrà necessariamente accompagnare il provvedimento d’iscrizione: si noti che in difetto di ciò l’attività oggetto di iscrizione all’Albo non potrà essere proseguita.
Successivamente, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione trasmessa via PEC dall’impresa, la Sezione regionale dovrà concludere l’istruttoria e deliberare sull’accoglimento o sul rigetto della domanda di variazione, dandone comunicazione all’interessato. Tale termine, peraltro, può essere interrotto (per una sola volta) qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi ai fini della valutazione della domanda, ovvero se la documentazione presentata sia incompleta: in tal caso, il termine riprenderà a decorrere dal momento in cui alla Sezione regionale perverranno i documenti richiesti. E’ prevista l’instaurazione di un procedimento disciplinare nel caso in cui l’impresa non provveda all’invio della documentazione integrativa entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta proveniente dalla Sezione Regionale. (GG)


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