Le imprese che richiedono l’iscrizione all’Albo in procedura semplificata non sono tenute a corredate la domanda di iscrizione con l’attestazione del pagamento annuale: quest’ultima viene richiesta dalle singole Sezioni regionali a seguito dell’avvenuta scrizione e sulla base del calcolo ai sensi dell’art. 24, comma 4, D.M. n. 120/2014.
E’ quanto chiarisce, con la propria Circolare n. 1041 del 9 dicembre 2015, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, interpellato da alcune Sezioni regionali in relazione proprio all’applicazione del diritto di iscrizione dovuto dai soggetti che presentano domanda di iscrizione all’Albo con procedura semplificata ai sensi dell’art. 16 sopra citato: quest’ultimo prevede che alla domanda sia allegata l’attestazione comprovante il versamento del diritto annuale di iscrizione, mentre l’art. 24, comma 4, D.M. n. 120/2014 dispone che “in sede di prima iscrizione … il pagamento del diritto corrisponde al rateo riferito al 31 dicembre relativamente ai mesi ricompresi dalla data d’iscrizione”. Il Comitato in merito rileva che “una applicazione dell’art. 16 del D.M. n. 120/2014, che non tenga conto della disposizione di cui all’art. 24, comma 4 … comporterebbe inevitabilmente un versamento da parte delle imprese in parte non dovuto, essendo l’esatto importo del rateo determinabile solamente all’atto della delibera d’iscrizione”.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 16, D.M. n. 120/2014, possono iscriversi all’Albo in procedura semplificata le aziende speciali, i consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici, nonché le imprese/enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti, i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 l al giorno ed, infine, le imprese che raccolgono e trasportano RAEE ai sensi del D.M. n. 65/2010. (GG)


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