Con la Circolare del 14 dicembre 2017 (Prot. 0017669), il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a fornire alcune indicazioni utili all’interpretazione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, come definiti dal DM 27 settembre 2010 (GU n. 281 dell’1 dicembre 2010).

L’intervento muove dall’esigenza di chiarire le modalità di applicazione dell’art. 6 del decreto stesso alla luce delle modifiche introdotte dal DM 24 giugno 2015. Oggetto del chiarimento è la Tabella 5, recante i limiti di concentrazione nell’eluato per l’accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi. Risulta, infatti, un duplice riferimento al codice 19.05.01 (parte di rifiuti urbani e simili non destinata al compost) tra i rifiuti per i quali non si applicano i limiti di concentrazione del parametro DOC, indicati in tabella.

In pratica, il Ministero ha chiarito che “la conferibilità dei rifiuti identificati dal codice 190501 in discarica dipende disgiuntamente e autonomamente dal soddisfacimento di una delle due condizioni di cui alle lett. a), e g): sarà dunque sufficiente che sia soddisfatta una sola di tali condizioni perché il rifiuto sia conferibile in discarica.”. Ciò nonostante, il Ministero non ha mancato di osservare che il rispetto del parametro di cui alla lettera a) non può che intendersi come punto di partenza, muovendo dalla quale devono essere realizzate tutte le attività necessarie al raggiungimento del parametro di cui alla lettera g), quale “soluzione di gran lunga preferibile dal punto di vista della tutela dell’ambiente.”. Su tali basi, quindi, viene affermato che “l’applicazione del criterio della “consistente riduzione” dell’attività biologica non può che essere circoscritto nel tempo, e accompagnato dalla adozione di tutte le misure necessarie per addivenire, nel più breve tempo possibile, ad un regime in grado di assicurare il rispetto della lett. g).”. (LM)


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