Roma 30 luglio 2019. Comunicato ASSOARPA: “L’Associazione delle agenzie ambientali ha ritenuto opportuno adottare e diffondere un ‘position paper’ in merito ad un aspetto della legge 14 giugno 2019, n. 55, entrata in vigore in data 18 giugno 2019, e cioè la modifica del comma 3 dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La modifica introdotta incide in maniera significativa sulla tematica dell’“End of Waste” (EoW): è venuta infatti definitivamente meno la possibilità per le amministrazioni competenti di determinare i criteri EoW in sede di rilascio delle autorizzazioni alle attività di recupero di rifiuti, mentre nulla è stato previsto per le autorizzazioni in vigore, rilasciate sulla base di criteri “caso per caso” definiti dalle amministrazioni competenti, e per il regime giuridico delle sostanze o oggetti dalle stesse prodotti.

A tale proposito, è urgente chiarire se “nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2 dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al Titolo III bis, parte seconda del medesimo decreto, già in essere alla data di entrata in vigore della disposizione di cui alla legge 55/2019, possano considerarsi efficaci sino alla scadenza delle stesse, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto dei criteri contenuti nelle medesime”.

Il position paper (datato 10 luglio 2019) si chiude così: “AssoArpa auspica che quanto prima sia definito un quadro di regole certe sotto il profilo giuridico-amministrativo, semplici sotto il profilo procedurale, aggiornate sotto il profilo tecnico, e coerenti con la necessità di dare impulso all’economia circolare, nella doverosa prevenzione e nell’efficace controllo dei fattori di impatto sull’ambiente.

AssoArpa e le Agenzie associate, anche nell’ambito del Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente (Snpa), assicurano ogni necessario supporto alle diverse Autorità competenti, per l’ottenimento degli obiettivi auspicati.”


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