L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con Atto di Segnalazione n. 1, del 21 gennaio 2015 relativo alla disciplina delle verifiche antimafia mediante White List, ha formulato alcune osservazioni in merito alla disciplina di tali verifiche, da effettuarsi obbligatoriamente mediante la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (White List), secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 52 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione), come sostituito dall’art. 29, comma 1, d.l. 90/2014. E’ opportuno segnalare, infatti, che la precedente versione dell’art. 1, comma 52 della Legge Anticorruzione disponeva l’istituzione di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori, ai fini di verificare il soddisfacimento dei requisiti per l’informazione antimafia nell’esercizio della relativa attività, senza, tuttavia, disporre alcun obbligo di iscrizione nè di utilizzo del citato elenco per le verifiche antimafia necessarie all’affidamento delle attività elencate al comma 53 (tra cui si segnalano il trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; il trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; l’estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; il confezionamento, la fornitura e il trasporto di calcestruzzo e di bitume e altri). Per tali motivi, il D.L. n. 90 del 2014, all’ art. 29 ha esplicitamente sancito l’obbligo per le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di consultare gli elenchi dei fornitori. Per quanto concerne l’obbligo di iscrizione degli operatori economici che svolgono attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, tra cui la gestione dei rifiuti, il recente intervento legislativo lascia presupporre, sempre all’art. 29, comma 2, che sia obbligatorio iscriversi nelle c.d. White List, nella misura in cui la citata iscrizione risulta essere, di fatto, una condizione per ricevere l’affidamento dei relativi contratti, poiché costituisce la forma necessaria attraverso cui accertare l’assenza di pregiudizi in materia di antimafia. (RT)


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