È in vigore dal 19 gennaio 2017 il D.M. 10 novembre 2016, n. 248 che, in attuazione dell’art. 89, D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice Appalti), definisce l’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.

Si tratta di quelle opere – in cui vengono inclusi gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti (art. 2, comma 1, lett. i) – per le quali non è ammesso l’avvalimento, qualora il loro valore superi il 10% dell’importo totale dei lavori e per le quali l’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere e non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

L’Allegato A specifica che la categoria degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti “riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete”.

Secondo quanto disposto dall’art. 4 del provvedimento, il medesimo si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore oppure, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. (SB)


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