Il TAR Lazio, con sentenza n. 4611 del 13 aprile 2017, ha assegnato al Ministero dell’Ambiente un termine di 120 giorni per emanare il Decreto che fissi i criteri per l’assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani, previsto dall’art. 195, comma 2, lett. e), D.L.vo n. 152/2006 (che avrebbe dovuto essere emanato entro maggio 2008, e che era già previsto dall’abrogato Decreto Ronchi).

Il giudizio in questione è stato instaurato a seguito di una diffida inviata nel mese di maggio 2016 al Ministero da parte di un’azienda del settore del riciclaggio della carta, che ha sollecitato la conclusione del procedimento per definire i suddetti criteri. Ciò in quanto la stessa si è ritenuta gravemente danneggiata in termini di ingiusta sottrazione di risorse e beni al mercato privato e di eccessivo prelievo TARI, alla luce della eccessiva assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani operata dal Comune e causa della mancanza di parametri ministeriali.

Sul ricorso proposto dalla stessa azienda, i giudici amministrativi hanno stabilito che il silenzio del Ministero dell’ambiente in materia è illegittimo: nelle motivazioni della sentenza si legge infatti che “La violazione, da parte dell’Amministrazione sia del termine previsto dallo stesso art. 195 d.lgs. n. 152/2006, sia del termine ulteriormente concesso dalla ricorrente nella sua diffida è pacifica e rende illegittima l’inerzia tenuta dal Ministero intimato.”.

Dunque forse, finalmente, entro quest’estate sarà emanato il Decreto destinato a sostituire l’ormai vetusta Deliberazione del Comitato Interministeriale datata 17 luglio 1984, che ancora oggi costituisce l’unico riferimento normativo vigente in materia. (GG)


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