Novità per l’elaborazione delle relazioni in materia ambientale. Con la Decisione UE 2018/853 del 30 maggio 2018, pubblicata sulla GU dell’Unione Europea L 150 del 14 giugno 2018, sono state apportate modifiche ad una serie di provvedimenti comunitari relativamente alle norme procedurali in materia di elaborazione delle relazioni in materia ambientale.

Precisamente, sono stati oggetto di modifica: il regolamento (UE) 1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi; la direttiva 94/63/CE, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio; la direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio; la direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura e la direttiva 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dell’amianto.

 

La decisione 2018/853, in vigore dal 20 luglio 2018, abroga contestualmente la direttiva 91/692/CEE, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all’attuazione di talune direttive concernenti l’ambiente. Essa stabilisce che ogni tre anni gli Stati membri presentino alla Commissione una relazione sull’attuazione della citata direttiva 2009/31/CE, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio, redatta sulla base di un questionario o di uno schema adottato dalla Commissione sotto forma di atti di esecuzione.

Così anche per il regolamento regolamento (UE) 1257/2013, sul riciclaggio delle navi, in ordine al quale è stabilito che “ogni relazione riguarda un periodo di tre anni ed è trasmessa per via elettronica alla Commissione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato”. In particolare, quando uno Stato membro autorizza il riciclaggio di una nave in impianti di riciclaggio delle navi figuranti nell’elenco europeo prima della data di applicazione del regolamento, la prima relazione elettronica copre anche il periodo compreso tra la data di tale autorizzazione e la data di applicazione del regolamento.

Ulteriori modifiche riguardano il potere della Commissione di adottare atti delegati e l’esercizio della delega.


Condividi: