Con D.M. 31 dicembre 2015 è stato prorogato al 31 dicembre 2010 il termine (in origine fissato al 31 dicembre 2015) previsto dall’art. 3, comma 2, D.L.vo n. 66/2005 (di attuazione della Direttiva 2003/17/CE sulla qualità della benzina e del combustibile diesel) entro il quale le imprese di produzione o importazione di combustibili che, direttamente o indirettamente, riforniscono di combustibili gli impianti di distribuzione, potranno assicurare la commercializzazione di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7% ed un tenore massimo di etanolo del 5%, e conforme alle altre specifiche di cui all’Allegato I, D.L.vo n. 66/2005.
Sempre entro il 31 dicembre 2020 le suddette imprese potranno assicurare la commercializzazione di benzina senza l’etichetta prevista dall’art. 3, comma 3, D.L.vo n. 66/2005 presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione di cui siano titolari e degli impianti di titolarità di terzi che espongano il proprio marchio e con i quali abbiano un rapporto di fornitura in via esclusiva, presenti in ciascuna Provincia.
Il D.M., pubblicato sulla GU n. 26 del 1 febbraio 2016, entra in data 17 febbraio. (GG)


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