Il Decreto-Legge 11 novembre 2014, n. 165, recante “Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali”, reca fra le altre delle modifiche alla disciplina normativa in materia di bonifiche.
L’emanazione di tale D.L. si è resa necessaria ai fini della modifica, in via urgente, di alcune disposizioni contenute nel D.L. n. 133/2014 (c.d. Decreto Sblocca Italia), come convertito dalla L. n. 164/2014, onde consentire l’entrata in vigore delle nuove previsioni contestualmente all’entrata in vigore della citata Legge di conversione.
Per quanto concerne la materia delle bonifiche, la norma del D.L. n. 165/2014 che assume rilievo è quella contenuta nell’art. 2.
Originariamente infatti la legge di conversione del Decreto Sblocca Italia prevedeva, con specifico riferimento all’art. 34, comma 7, la possibilità di realizzare – all’interno di siti inquinati “di proprietà di enti territoriali” – alcune tipologie di interventi (inerenti alla sicurezza sul lavoro, ma anche opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture nonché altre opere lineari di pubblico interesse), con espressa esclusione dal patto di stabilità interno. Il D.L. n. 165/2014 in esame ha invece eliminato il riferimento ai siti inquinati “di proprietà di enti territoriali”, nonché il richiamo al patto di stabilità interno: ciò in quanto, si legge nei considerando, “l’esclusione dal patto di stabilità per le spese relative agli interventi su siti inquinati di proprietà degli enti territoriali determinerebbe oneri non quantificati e privi di idonea copertura finanziaria”. Ad oggi, dunque, l’art. 34, comma 7 del D.L. Sblocca Italia, come convertito, fa riferimento ai siti inquinati in generale.
Il D.L. n. 165/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 11 novembre 2014, è entrato in vigore in data 12 novembre 2014 ma occorrerà comunque attendere la conversione in legge. (GG)


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