Il Reg. (UE) 2017/1199 del 4 luglio 2017 (pubblicato sulla GUCE n. L 176 del 7 luglio 2017) ha modificato il Reg. (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

Le modifiche, che riguardano l’art. 120, par. 8, Reg. (UE) n. 1303/2013, si sono rese necessarie per consentire l’ammissibilità delle spese sostenute dagli Stati membri per fronteggiare le calamità naturali e pagate dalla data in cui si è verificata la catastrofe naturale, anche se questa precede l’entrata in vigore del nuovo Regolamento. Viene dunque attribuito effetto retroattivo alla norma, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2014. (GG)


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