In data 6 maggio 2015, al fine di conseguire il parere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, il Ministero dell’Ambiente ha trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la nuova versione dello schema di decreto che modifica degli allegati D e I della parte IV del D.L.vo 152/06, concernenti la lista europea dei rifiuti e le caratteristiche di pericolo dei medesimi (prot. 9073/GAB).
Come si evince dalla Relazione Illustrativa, il Reg. (UE) n. 1357/2014 (che contiene le nuove indicazioni comunitarie necessarie all’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti) e la Dec. 2014/955/UE (che modifica l’elenco europeo dei rifiuti) entrano in vigore il 1 giugno 2015 e non necessitano di recepimento per essere applicabili. Ciò nonostante, il Ministero ha ritenuto di dover procedere alla modifica degli attuali allegati D e I alla Parte IV del D.L.vo 152/06 per tre ordini di motivi: inopportunità di mantenerli nella forma corrente in quanto non coerente con le ultime disposizioni comunitarie; contrasto della premessa dell’All. D con l’intervenuta normativa comunitaria; persistenza di dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione.
Lo schema di decreto consta di tre articoli:

  • 1: l’All. D attuale è sostituito dal nuovo All. I;
  • 2: l’All. I attuale è sostituito dal nuovo All. II;
  • 3: disposizioni finali. In particolare, in questa sede si precisa che con l’entrata in vigore del decreto, i detentori (non i produttori!) dei rifiuti provvedono ad adeguare, se necessario, i codici attribuiti ai rifiuti secondo i criteri di classificazione e le relative caratteristiche di pericolo introdotti nei sopraccitati allegati.

Seguono, poi, i nuovi allegati:

  • I: elenco dei rifiuti. In cui si assiste, ad esempio, all’introduzione di nuovi codici (01.03.10* – fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 01.03.07, e 19.03.08* – mercurio parzialmente stabilizzato), alla rivisitazione di alcune descrizioni, ma soprattutto ad una nuova Premessa;
  • II: caratteristiche di pericolo dei rifiuti. In questo caso, l’allegato è integralmente nuovo.

A che risulti, lo schema di decreto non è stato esaminato nell’ultima seduta della Conferenza Unificata (7 maggio u.s.), per cui il provvedimento prosegue il suo iter istituzionale. (MVB)


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