Il Regolamento (UE) n. 56 del 15 gennaio 2015, vigente dal 5 febbraio 2015, ha modificato il Regolamento (CE) n. 865 del 2006 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 338 del 1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, al fine di garantire un’attuazione armonizzata ed efficace all’interno dell’Unione. Ciò vale, in particolare, per l’ introduzione nell’Unione dei trofei di caccia degli esemplari di alcune specie o popolazioni che figurano nell’Allegato B del Regolamento (CE) n. 338 del 1997, riguardo alle quali si teme che il commercio di trofei di caccia non possa essere sostenibile oppure vi sono indizi dell’esistenza di un commercio illegale significativo. In tali casi, è necessario un controllo più rigoroso delle importazioni nell’Unione. Dall’esperienza maturata con l’applicazione del Regolamento (CE) n. 865 del 2006 si è anche desunta la necessità di chiarire che gli Stati membri non dovrebbero rilasciare licenze di importazione, se la domanda non è suffragata da informazioni soddisfacenti da parte del paese esportatore o riesportatore circa la legalità degli esemplari da importare nell’UE.
Sul tema, appare significativo segnalare anche il Regolamento di esecuzione (UE) n. 57 del 15 gennaio 2015, recante modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 792 del 2012, per quanto riguarda le norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dai Regolamenti (CE) n. 338 del 1997 e n. 865 del 2006. In particolare, nell’Allegato, si dispone che verrà introdotto un nuovo codice di origine X per gli “esemplari prelevati nell’ambiente marino non sottoposto alla giurisdizione di uno Stato”. (RT)


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