Il legislatore italiano ha definitivamente chiarito quali sono le norme da applicare per classificare correttamente i rifiuti.

L’art. 9, D.L. 20 giugno 2017, n. 91 (“Disposizioni urgenti per la crescita enomica nel Mezzogiorno”, in GU n. 141 del 20 giugno 2016), modifica infatti – a partire dal 21 giugno 2017 – l’Allegato D, Parte IV, D.L.vo n. 152/2006, stabilendo che “I numeri da 1 a 7 della parte premessa all’introduzione dell’allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [inserita al opera del D.L. n. 91/2014 convertito in L. n. 116/2014], sono sostituiti dal seguente: «1. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014”.

E’ stata quindi finalmente e formalmente riconosciuta la prevalenza delle norme comunitarie contenute nella Decisione 2014/955/CE e del Reg. (UE) n. 1357/2014. (GG)

 

Anche di queste novità si tratterà approfonditamente nell’ambito del corso di formazione:

 

Rifiuti: novità e criticità

Sottoprodotti, Terre, Albo, Classificazione, Miscelazione, Discariche, Assimilazione, EOW, Economia Circolare

RIVALTA (PC), 12/07/2017

Relatori: Stefano Maglia, Paolo Pipere, Jonathan Sozzi

 


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