Il decreto n.91 del 20 giugno 2017, è stato convertito, con modifiche, con la Legge 3 agosto 2017, n. 123, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 12 agosto 2017. Il provvedimento detta una serie di disposizioni urgenti che intervengono anche a modificare in più punti il testo del D. L.vo 152/2006. In particolare, l’art. 9 conferma che alla classificazione dei rifiuti sarà tenuto il produttore, il quale dovrà assegnare il competente codice CER applicando la disciplina comunitaria di riferimento.

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L’Art.9 bis invece interviene sulla vigente disciplina degli imballaggi, attraverso un lungo elenco di modificazioni in materia di elaborazione dei dati sull’utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero. Non mancano disposizioni riguardanti il contrasto del fenomeno degli incendi boschivi (art. 9-sexies) ed il risanamento ambientale ad opera dell’Amministrazione straordinaria ILVA (art. 13). Il decreto tratta, inoltre, della bonifica e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio (art. 13-bis), e, in materia di accesso alla pensione per i lavoratori occupati in imprese che impiegano amianto, prolunga agli anni 2019 e 2010 il periodo di applicabilità dei benefici ai fini del conseguimento al trattamento di pensione (art. 13-ter).

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Rifiuti: novità e criticità

(Sottoprodotti, Terre, Albo, Classificazione, Miscelazione, Discariche, Assimilazione, EOW, Economia Circolare )

Milano, 11/10/2017

Bari, 05/10/2017


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