Nei giorni scorsi, sul sito di TuttoAmbiente, è stata comunicata la notizia del deposito dell’ordinanza 27 luglio 2017, n. 37460 della Corte di Cassazione (Sez. III Penale) che ha rimandato la questione relativa alla classificazione dei rifiuti con voci a specchi alla Corte di Giustizia UE.

Nella lucida e condivisibilissima requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Pasquale Fimiani, si legge fra l’altro quanto segue:

Per l’ipotesi in cui la Corte non ritenga di sollevare le predette questioni pregiudiziali, si chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

Non sembra, invero, persuasiva, la tesi secondo cui, ai fini della classificazione di un rifiuto come pericoloso mediante riferimento a sostanze pericolose, è in ogni caso necessaria una analisi quantitativamente esaustiva del rifiuto di modo che la somma algebrica delle porzioni analizzate copra una percentuale che, sommata a quella di concentrazione più bassa prevista per le varie sostanze pericolose, raggiunga nel complesso il 100% della composizione del rifiuto analizzato, con la conseguenza che, mancando siffatta analisi, opera una presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto, mentre si ritiene preferibile, con le precisazioni che seguono, l’orientamento che esclude la presunzione assoluta di pericolosità del rifiuto in presenza di analisi quantitativamente non esaustive, purché sia fornita la prova da parte del produttore di aver svolto analisi mirate, sulla base di criteri oggettivi, verificabili, coerenti con la natura dei cicli produttivi e tecnicamente attendibili.”.

Di questo e di tutte le altre novità in tema di rifiuti si tratterà approfonditamente nei corsi di formazione:

Rifiuti: novità e criticità

Milano, 21/09/2017

Bari, 05/10/2017

 

(GG)


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