Il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. Decreto Milleproroghe), è stato convertito in L. 27 febbraio 2017, n. 19, e contiene varie disposizioni importanti per la materia ambientale.

L’art. 12 comma 1 (Proroga di termini in materia di ambiente e agricoltura) prevede infatti, per quanto riguarda la proroga del SISTRI, la sostituzione delle parole “Fino al 31 dicembre 2016” con le parole “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”. Ciò vale anche in relazione al dimezzamento delle sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006, ossia quelle riguardanti la mancata iscrizione al SISTRI ed il mancato pagamento del contributo per l’iscrizione stessa.

La proroga di cui all’art. 12, comma 2, riguarda, invece le fonti rinnovabili per edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, attraverso la modifica del D.Lgs. 28/2011.

Il comma 2-quater dell’art. 12, aggiunto successivamente, riguarda il contributo CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti). Il medesimo è determinato nelle misure indicate dall’art. 10 della L. 152/2016, in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti, a decorrere dal 1 luglio 2017 anziché “dall’anno 2017”. Per quanto riguarda, inoltre, il versamento trimestrale del contributo, sono state soppresse le parole “a decorrere, per il primo versamento, dalla fine del primo trimestre successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”, di cui al comma 2 del medesimo articolo.

L’art. 14 riguarda la proroga di termini relativi a interventi emergenziali. In particolare il comma 10 proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2017, l’Unità tecnica amministrativa di cui all’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3920/2011, per consentire il recupero di crediti e la definizione delle procedure transattive inerenti alle posizioni debitorie e ai contenziosi conseguenti alla pregressa gestione di rifiuti della regione Campania. (GG)


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