In vigore dal 11 dicembre 2016 il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 (c.d. Decreto SCIA 2) che individua i procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché quelli per i quali è necessaria un’autorizzazione espressa o è sufficiente una comunicazione preventiva.

Il decreto attua quanto disposto dall’art. 5 della L. 124/2015 di riforma della P.A. e dai principi vigenti in sede europea, intervenendo in particolar modo sulla materia edilizia – con attenzione anche agli impianti alimentati da fonti rinnovabili – e prevedendo diverse modifiche al relativo Testo unico (D.P.R. 380/2001) finalizzate alla semplificazione amministrativa.

Tra le attività individuate nell’Allegato, in particolare nella dedicata Sezione III del medesimo, figurano altresì quelle in ambito ambientale, per le quali vengono individuati il relativo regime amministrativo e le norme d’interesse.

Si tratta in particolare delle attività di realizzazione di nuove installazioni, modifica sostanziale e non, rinnovo/riesame e voltura in ambito di Autorizzazione Integrata Ambientale; di progetti di opere o interventi assoggettati a procedura di VIA e a procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA nonché di attività inerenti all’Autorizzazione Unica Ambientale.

In materia di gestione rifiuti, il decreto si occupa di individuare il regime amministrativo delle attività di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali e relativo rinnovo, di realizzazione e gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, varianti sostanziali in corso d’opera o di esercizio nonché rinnovo dell’autorizzazione.

Infine, inquinamento acustico, scarichi idrici, dighe e altri procedimenti in materia di tutela dei corpi idrici.

Ulteriori livelli di semplificazione potranno essere previsti da regioni e ed enti locali, che entro il 30 giugno 2017 dovranno adeguarsi alle disposizioni contenute nel provvedimento. (SB)


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