Opportuni e condivisibili chiarimenti ad alcuni aspetti del DM 264/16 sui sottoprodotti, sono contenuti in una Circolare (prot. 0003084 del 3 marzo 2017) del Ministero dell’ambiente, la quale si preoccupa innanzitutto di chiarire che l’elenco dei “sottoproduttori” ex art 10 del DM, da istituire a cura delle Camere di Commercio, non ha introdotto alcun “requisito abilitante per i produttori e utilizzatori di sottoprodotti”. Inoltre prosegue con inusuale chiarezza (confermando una linea da noi sempre sostenuta): “La qualifica di un materiale come sottoprodotto prescinde dalla iscrizione nel suddetto elenco, essendo di carattere oggettivo e legata alla dimostrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 184bis del DLvo 152/2006. Pertanto l’iscrizione nell’elenco dei produttori e utilizzatori, di per se, non è sufficiente a qualificare un residuo come sottoprodotto e, d’altra parte, la mancata iscrizione non comporta l’immediata inclusione del residuo nel novero dei rifiuti”.

A margine si segnala altresì il successivo documento di Unioncamere che avverte che “la scrivania telematica per effettuare l’iscrizione non potrà essere disponibile prima della metà di aprile”.

Per approfondire la materia si segnala il nostro Corso di formazione su SOTTOPRODOTTI e EoW, che si terrà a Milano (28/03), Roma (11/04) e Bologna (19/04), per capire davvero il confine tra rifiuto e non rifiuto.

(SM)


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