L’attribuzione della delega di funzioni non fa venir meno il dovere di controllo del delegante sul corretto espletamento delle funzioni conferite, tuttavia, la “culpa in vigilando” del delegante può non sussistere qualora le violazioni oggetto di contestazione, pur attenendo a materie inerenti l’oggetto dell’attività di impresa, hanno però aspetti del tutto marginali e specifici, quali modeste difformità rispetto alle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, non riconducibili a una preventiva “politica aziendale”.

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Difatti, talune irregolarità nelle modalità di stoccaggio di rifiuti possono ricondursi a iniziative estemporanee e comunque temporalmente circoscritte: ne consegue che, in mancanza di prove sia rispetto all’esistenza di una comune strategia aziendale nelle modalità di trattamento dei rifiuti, sia in ordine all’eventuale natura macroscopica delle violazioni accertate, non può ritenersi né che gli imputati abbiano concorso con dolo nelle violazioni ascrivibili al soggetto da loro delegato, né che siano venuti colposamente meno ai loro doveri di controllo rispetto all’operato dell’imputato

Così si è espressa recentemente la terza sezione della Corte di Cassazione Penale con la sentenza n. 17174 del 2020.

Di questo argomento si tratterà compiutamente nell’ambito della Weekly school per CONSULENTI AMBIENTALI dal 6 al 10 luglio, a distanza, da remoto.


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