Il D.P.C.M. 14 luglio 2016, pubblicato sulla GU n. 215 del 14 settembre 2016, reca le “Modalità di funzionamento del «Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico», di cui all’articolo 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221”.
Tale Fondo, secondo l’art. 1, comma 1, è diretto a favorire l’efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico e provvede a rendere le stesse immediatamente cantierabili. In particolare sono stanziati 24 milioni di euro nell’anno finanziario 2016, 50 milioni di euro nell’anno finanziario 2017 e 26 milioni di euro nell’anno finanziario 2018 (comma 2).
Sono beneficiari delle risorse del Fondo i Presidenti delle regioni, in qualità di commissari di Governo contro il dissesto idrogeologico (art. 2, comma 2). In particolare, il finanziamento del fondo è finalizzato alla redazione del progetto esecutivo previsto per l’avvio delle procedure di affidamento dei lavori attraverso l’elaborazione, anche non esplicita, dei livelli di progettazione inferiori (art. 2, comma 2). Non sono invece ammessi al finanziamento gli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo quanto previsto all’art. 3 comma 2 (art. 2, comma 3).
Le risorse del Fondo sono allocate su base regionale attraverso graduatorie di progettazione di interventi (una graduatoria per ogni Regione) sino alla concorrenza delle somme attribuite a ciascuna Regione sulla base dei criteri di riparto stabiliti con successivo D.P.C.M. (art. 3, comma 1). (GG)


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