Sussiste una responsabilità penale per traffico illecito di rifiuti da attività organizzata (art. 452 quaterdecies del codice penale) in capo a chi svolge un’attività continuativa non occasionale di illecita gestione dei rifiuti, anche se tale attività non risulta come unica fonte di reddito. In ogni caso, è comunque necessaria la sussistenza di una organizzazione professionale, seppur rudimentale, che comporti l’allestimento di mezzi e l’impiego di capitali, idonei a gestire in modo continuativo e illegale un grosso quantitativo di rifiuti. Così sì è recentemente espressa Cass. Pen. Sez. III Num. 16123 del 12 aprile 2019.

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Sulle sanzioni e responsabilità nella gestione dei rifiuti se ne tratterà ampiamente nel Incontro con l’esperto: RESPONSABILITÀ E SANZIONI AMBIENTALI”, a Piacenza l’11 giugno.

Info: formazione@tuttoambiente.it , tel 0523.315305


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