In data 8 luglio 2015, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE i Regolamenti n. 1094 e 1095 del 5 maggio 2015, recanti, il primo disposizioni in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali, il secondo misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo.
Il Regolamento n. 1094 del 5 maggio 2015, partendo dal presupposto che l’energia consumata dagli armadi frigoriferi/congelatori professionali rappresenta una quota considerevole della domanda totale di energia elettrica nell’Unione e che gli armadi frigoriferi/congelatori professionali, a parità di funzionalità, presentano livelli molto diversi in termini di efficienza energetica, ha stabilito disposizioni armonizzate in tema di etichettatura e di informazioni uniformi relative ai prodotti, allo scopo di incentivare i fabbricanti a migliorare l’efficienza energetica di tali prodotti, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli efficienti sotto il profilo energetico e contribuire al funzionamento del mercato interno. L’obiettivo è produrre un risparmio annuo di energia stimato a circa 1,8 TWh nel 2020 e 4,1 TWh nel 2030, per un quantitativo compreso tra 0,7 e 1,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalenti, rispetto a quanto avverrebbe in mancanza di un intervento: a tal proposito, il Regolamento specifica le responsabilità dei fornitori, dei distributori e le informazioni che devono essere garantite al consumatore. Il regolamento n. 1094 entrerà in vigore il 28 luglio 2015, data in cui sarà vigente anche il Regolamento n. 1095. Quest’ultimo reca disposizioni finalizzate alla progettazione ecocompatibile dei chiller di processo per quanto riguarda le emissioni dirette di gas a effetto serra connesse con l’uso di refrigeranti, al fine di orientare il mercato verso l’uso di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP), che spesso sono anche più efficienti sotto il profilo energetico. Sono indicati altresì i metodi di valutazione della conformità, le procedure di verifica ai fini dell’immissione sul mercato e il calendario delle scadenze per la progettazione ecocompatibile. (RT)


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