Il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha emanato il decreto 25 febbraio 2016 n. 5046, con il quale detta criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché della produzione, delle caratteristiche di qualità e dell’utilizzazione agronomica del digestato, al fine di garantire la tutela delle matrici ambientali coinvolte.
Secondo quanto previsto all’art. 1, il provvedimento si integra con l’applicazione delle disposizioni della Parte Terza del T.U.A. (Norme in materia di difesa del suolo e della lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche) e fa salva la possibilità per le Regioni di prevedere discipline più restrittive.
Dopo aver passato in rassegna le principali definizioni, il provvedimento stabilisce al Capo II, Titolo I, gli adempimenti di utilizzatori e produttori, in particolare prevedendo che l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato è subordinata alla presentazione all’autorità competente di una comunicazione (art. 4) e, dove richiesto, alla presentazione di un Piano di utilizzazione agronomica in base alle modalità di cui al successivo art. 5. Tale comunicazione è da effettuarsi almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività di utilizzazione e, in caso di richiesta dell’autorizzazione unica ambientale, deve essere rinnovata ogni 5 anni, fermo restando l’obbligo di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione.
Le norme successive chiariscono divieti, criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio, modalità di distribuzione e dosi di applicazione. (SB)

 


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