La Direttiva 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, pubblicata sulla GUCE n. L313 del 28 novembre scorso, contiene nuove disposizioni volte alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi.
Come precisato nell’art. 1 tale provvedimento “stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx) e polveri da impianti di combustione medi al fine di ridurre le emissioni nell’aria e i rischi potenziali per la salute umana e per l’ambiente derivanti da tali emissioni”, e “stabilisce inoltre norme per il monitoraggio delle emissioni di monossido di carbonio (CO)”.
Tali norme si applicano, in conformità a quanto disposto dall’art. 2 della Direttiva, ai c.d. impianti di combustione medi, ossia impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (par. 1), nonché “a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi conformemente all’articolo 4, anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a meno che detto insieme non costituisca un impianto di combustione disciplinato dal capo III della direttiva 2010/75/UE” (par. 2). Sono inoltre previste, al par. 3 dell’art. 2, delle esclusioni, fra le quali sono inclusi a titolo esemplificativo gli impianti di combustione disciplinati dal capo III o del capo IV della direttiva 2010/75/UE, gli impianti di combustione in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l’essiccazione o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali, i reattori utilizzati nell’industria chimica, ecc.
Per quanto riguarda il procedimento autorizzativo degli impianti in questione viene in luce l’art. 5 (“Autorizzazioni e registrazione”), il quale stabilisce in primo luogo che “Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché nessun nuovo impianto di combustione medio sia attivo senza autorizzazione o senza essere registrato”: a tal fine sono individuate diverse scadenze temporali.
Estremamente rilevante è l’art. 6 della Direttiva 2015/2193, che individua i valori limite di emissione, rimandando all’Allegato II e prevedendo anche in tal caso delle scadenze temporali.
Gli artt. 8-15 sono invece specificamente indirizzati agli Stati membri, prevedendo diversi adempimenti a carico di questi ultimi (es. obbligo di presentare una relazione annuale), ed alla Commissione UE.
Gli obblighi del gestore sono elencati all’art. 7, ed includono il monitoraggio delle emissioni a norma, come minimo, dell’Allegato III. E’ altresì prevista una serie di adempimenti documentali a carico di tali soggetti.
Si noti inoltre che l’art. 16 affida agli Stati membri il compito di individuare apposite sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla Direttiva 2015/2193.
La Direttiva 2015/2193 entra in vigore il 18 dicembre 2015 (art. 18) e gli Stati membri sono tenuti ad adottare le norme necessarie per conformarsi alla stessa entro il 19 dicembre 2017 (art. 17). (GG)


Condividi: