Il Ministero dell’Ambiente è stato chiamato a pronunciarsi relativamente all’applicazione della disciplina sugli impianti di incenerimento e coincenerimento, di cui al Titolo III-bis (Autorizzazione Integrata Ambientale) del decreto legislativo 152/2006, ai laterifici che utilizzano anche rifiuti costituiti da fanghi di cartiera.

Precisamente, la questione riguarda i limiti di emissione in atmosfera derivanti dall’esercizio di tali impianti, già affrontata nel corso della riunione del 30 novembre 2017 del tavolo di coordinamento per l’applicazione sul territorio nazionale della disciplina IPPC: in quella sede sono stati ritenuti applicabili i limiti di emissione di cui al titolo III-bis del citato decreto 152/2006.

Lo ha precisato il Ministero nella risposta al corrispondente quesito pubblicata sul proprio sito.

 

Il riferimento normativo è dato dall’art. 214 del predetto decreto, ai sensi del quale “le procedure semplificate devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente. In particolare, ferma restando la disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, per accedere alle procedure semplificate, le attività di trattamento termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a) omiss;
b) i limiti di emissione non siano superiori a quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133.

Osserva, il Ministero, che la norma “esige, anche nel caso delle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, il rispetto dei limiti di emissione degli impianti di incenerimento e/o coincenerimento quando nel corso del processo di recupero si realizza il trattamento termico dei rifiuti, come nel caso di specie”.

 

Successivamente, quanto al calcolo dei volumi dell’effluente gassoso, il Ministero specifica che “la formula riportata al punto 1, lettera A, dell’Allegato 2 al titolo III-bis del d.lgs. 152/06, viene utilizzata per il calcolo dei valori limite di emissione per ciascun singolo inquinante ogniqualvolta non sia stato stabilito uno specifico valore limite”, e “non genera un valore limite che è funzione del tempo di carico dei rifiuti in ingresso, ma diventa un valore fisso”.

L’operazione di recupero effettuata presso gli impianti di produzione dei laterizi, da indicare nell’autorizzazione, viene poi individuata nella tipologia R5 di cui all’Allegato C alla Parte IV del decreto 152/2006, ossia “riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche”.

E’ stato, inoltre, richiesto “se anche durante la fase preliminare di essiccazione dell’impasto ceramico sia da applicare lo stesso riferimento normativo utilizzato per la fase di cottura”: in questo caso il Ministero segnala la necessità di “verificare se durante la suddetta fase di essiccazione avvengano trasformazioni a carico del materiale tali da produrre emissioni in atmosfera”.

Infine, circa la possibilità di effettuare il controllo radiometrico dei rifiuti in ingresso all’impianto, il Ministero valuterà “l’opportunità di prescrivere l’effettuazione di tali accertamenti”.


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