In tema di emissioni in atmosfera, in caso di modifica sostanziale di un impianto, la domanda di autorizzazione deve essere presentata solo dal “gestore” dell’impianto medesimo, ovvero dal legale rappresentante, con esclusione dell’eventuale soggetto con generale delega di funzioni in materia ambientale rilasciata dal consiglio di amministrazione di una persona giuridica.

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Così si è recentemente espressa (18 giugno 2019) la Corte di Cassazione con sentenza n. 26864.

In tema di delega di funzioni ambientali e responsabilità conseguenti si segnala il Corso di formazione Responsabilità e sanzioni ambientali (Roma, 17 ottobre 2019)


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