Il quadro delle prescrizioni tecniche per l’omologazione dei veicoli a motore, motori e parti di ricambio, per quanto riguarda le loro emissioni è contenuto nel regolamento (CE) n. 595/2009, recante anche regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell’inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD), la misura del consumo di combustibile e di emissioni di CO2 e l’accessibilità delle informazioni OBD dei veicoli e delle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo. A tale provvedimento è stata data attuazione attraverso il regolamento (UE) n. 582/2011, per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI).

 

In tale contesto, la Commissione UE ha adottato il Regolamento (UE) 2018/932 del 29 giugno 2018, in vigore a partire dal 22 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 582/2011 per quanto riguarda le disposizioni relative alle prove mediante sistemi portatili di misurazione delle emissioni (PEMS) e le prescrizioni relative all‘omologazione del gruppo dei carburanti universali. In particolare, la recente pubblicazione di norme CEN per combustibili diesel paraffinici e determinate miscele diesel di uso comune con estere metilico di acidi grassi (FAME) ha reso opportuno aggiornare le norme in vigore per fare riferimento anche a queste nuove norme.

 

Per quanto riguarda l’omologazione dei carburanti universali, attualmente nel citato regolamento 582/2011 il procedimento per dimostrare il rispetto delle tolleranze prescritte per il segnale di coppia della centralina del motore (ECU) non è indicato, il che comporta la discrezionalità del servizio tecnico relativamente alla dimostrazione delle modalità di determinazione della conformità, quando il motore non dispone di un sistema di riconoscimento del carburante utilizzato. Visto il crescente interesse verso l’omologazione di carburanti alternativi, la Commissione ha ritenuto opportuno armonizzare il procedimento: si dovrebbe, quindi, determinare la deviazione della coppia causata dall’uso del carburante alternativo, e poi utilizzare tale valore per calcolare un fattore di correzione della potenza, che deve essere indicato nella documentazione di omologazione.

Il fattore di correzione della potenza può essere applicato per dimostrare la conformità alle prescrizioni di esattezza del segnale di coppia della centralina. Per le prove PEMS con un combustibile alternativo, inoltre, il fattore di correzione della potenza può essere utilizzato per determinare il valore di coppia corretto per i calcoli delle emissioni.


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