Il 19 gennaio 2023 entra ufficialmente in vigore la Legge 13 gennaio 2023, n. 6 che converte, con modificazioni, il DL 18 novembre 2022, n.176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (il cosiddetto DL Aiuti quater).

Rispetto al DL Aiuti quater, si segnalano le seguenti novità in campo ambientale ed energetico:

  • Art. 4 bis: Questo nuovo articolo inserito nel testo di legge stabilisce che, al fine di fronteggiare l’attuale crisi energetica, fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario (CSS), e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. In particolare, gli impianti soggetti ad AIA e VIA devono comunicare le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e, se entro 30 giorni non vi è alcun provvedimento di diniego, possono effettuare la sostituzione;
  • Art. 6: si conferma che i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero della difesa “possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza”;
  • Art. 11: Al comma 1 si segnala la modifica apportata all’art. 8, comma 2-bis, del Testo Unico Ambientale (D.L.vo 152/2006). Inoltre viene inserito il comma 1-bis, che autorizza per un periodo di tre anni la Direzione generale per le valutazioni ambientali del MASE ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate.

 
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